Responsabile dell'inquinamento, obbligo bonifica anche se vi sono altri inquinatori
Danno ambientale e bonifiche
Una volta provata la causalità dell'inquinamento in capo al soggetto responsabile, non è sufficiente a sottrarlo agli obblighi di bonifica il fatto che possano esservi altri potenziali inquinatori.
Il Tar Lombardia (sentenza 26 marzo 2012, n. 489) ribadisce la permanenza degli obblighi di bonifica di un sito inquinato in capo al responsabile dell'inquinamento, anche se esso possa essere causato anche da altri soggetti. Rigettata anche la doglianza relativa all'assenza dei presupporti per la messa in sicurezza di emergenza del sito ex articolo 240, Dlgs 152/2006, dato che non si rinvenivano quelle "minacce imminenti" presupposto della norma.
In realtà, ha sostenuto il Tar, l'articolo 240, lettera t), Dlgs 152/2006 individua come presupposti per la messa in sicurezza d'emergenza anche la presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda, e la contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli, circostanze nella fattispecie provate.
Inquinamento del suolo - Articolo 240, Dlgs 152/2006 - Obblighi di bonifica - Soggetto responsabile dell'inquinamento - Esonero dal'obbligo - Presenza di altri possibili inquinatori - Esclusione
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