Accesso a informazioni ambientali, legittimo solo verso Stato o enti pubblici
Disposizioni trasversali/Aua
L'accesso dei privati agli atti amministrativi, e in particolare all'informazione ambientale ex Dlgs 195/2005, è possibile solo verso Amministrazioni dello Stato, aziende autonome, enti pubblici o i concessionari di pubblici servizi.
Il Tar del Lazio (sentenza 30 gennaio 2012, n. 966) ha dichiarato inammissibile il ricorso di una Onlus contro il rifiuto di accesso agli atti da parte di una società che gestisce una discarica. I Giudici hanno ricordato che sia il diritto generale di accesso agli atti amministrativi (articolo 23, legge 241/1990) sia quello particolare di accesso all'informazione ambientale ex Dlgs 195/2005 sono esercitabili solo verso Amministrazioni statali, enti pubblici, concessionari di pubblici servizi, o comunque l'Autorità pubblica.
Nel caso di specie non è stata dimostrata da parte della Onlus ricorrente la natura di ente pubblico o concessionario pubblico della società gerente la discarica da cui si voleva avere informazioni.
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
Informazione ambientale - Diritto di accesso - Natura giuridica dell'ente titolare dell'informazione - Amministrazioni pubbliche, enti pubblici, concessionari di pubblici servizi - Necessità
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