Sentenza Tar Lazio 30 gennaio 2012, n. 966
Informazione ambientale - Diritto di accesso - Natura giuridica dell'ente titolare dell'informazione - Amministrazioni pubbliche, enti pubblici, concessionari di pubblici servizi - Necessità
L'accesso dei privati agli atti amministrativi, e in particolare all'informazione ambientale ex Dlgs 195/2005, è possibile solo verso Amministrazioni dello Stato, aziende autonome, enti pubblici o i concessionari di pubblici servizi.
Il Tar del Lazio (sentenza 30 gennaio 2012, n. 966) ha dichiarato inammissibile il ricorso di una Onlus contro il rifiuto di accesso agli atti da parte di una società che gestisce una discarica. I Giudici hanno ricordato che sia il diritto generale di accesso agli atti amministrativi (articolo 23, legge 241/1990) sia quello particolare di accesso all'informazione ambientale ex Dlgs 195/2005 sono esercitabili solo verso Amministrazioni statali, enti pubblici, concessionari di pubblici servizi, o comunque l'Autorità pubblica.
Nel caso di specie non è stata dimostrata da parte della Onlus ricorrente la natura di ente pubblico o concessionario pubblico della società gerente la discarica da cui si voleva avere informazioni.
Tar Lazio
Sentenza 30 gennaio 2012, n. 966
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
(Sezione Prima-Ter)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 9684 del 2011, proposto da: (...) Onlus — Centro per i diritti del cittadino — in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);
contro
(...) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio
per l'annullamento
silenzio-rifiuto sulla richiesta di accesso alle informazioni ambientali — (articolo 116 C.p.a.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con l'actio ad exhibendum in epigrafe parte ricorrente si è gravata avverso il silenzio rifiuto serbato dalla (...) Srl (che è la società che gestisce la discarica in (omissis)) in ordine all'istanza, dalla stessa ricorrente fatta pervenire (con raccomandata a/r) alla (...) Srl il 12 settembre 2011, di accedere alle informazioni ambientali ed agli atti relativi alla concretizzazione, o meno, degli adempimenti alla stessa Srl (...) prescritti dalla Regione Lazio, con Ordinanza presidenziale n. 2 del 30 giugno 2011;
Considerato che, ex articolo 23 della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge si esercita nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi; mentre, con riguardo all'informazione ambientale, il Dlgs n. 195 del 2005 all'articolo 3 prevede che "L'Autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse";
Considerato che, sulla base delle disposizioni legislative sopra estese, il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio deve ritenersi inammissibile in quanto – (ed a prescindere dall'approfondire ogni ulteriore questione in ordine all'omesso deposito, da parte dell'associazione ricorrente, dell'autorizzazione ad agire) – la (...) Srl non è un ente pubblico e non risulta concessionaria di un pubblico servizio; ed in ogni caso tale eventuale natura di concessionaria di un pubblico servizio non è stata né dichiarata né documentata dalla parte ricorrente;
Considerato che all'odierna udienza camerale è stata, ai sensi dell'articolo 73 del C.p.a., comunicata al procuratore dell'associazione ricorrente e debitamente verbalizzata la sussistenza della predetta ragione di inammissibilità del gravame e che a fronte di tale comunicazione il citato difensore non ha chiesto termine a difesa;
Considerato che non v'è luogo a pronuncia sulle spese di lite non essendosi l'intimata società costituita in giudizio;
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima-Ter), dichiara, per le ragioni esplicitate in parte motiva, inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 30 gennaio 2012.