News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 6 febbraio 2012

Scarichi, interviene il dirigente comunale invece del Sindaco

Acque

(Francesco Petrucci)

In materia di inosservanza delle prescrizioni sullo scarico delle acque reflue (articolo 130, Dlgs 152/2006) se è possibile la tutela della salute coi mezzi previsti dall'ordinamento non è necessaria l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco.

 

La sentenza dei giudici emiliani (Tar Emilia Romagna 25 gennaio 2012, n. 49) respinge le doglianze dei condomini ricorrenti condannati ad allacciarsi al collettore fognario eliminando le irregolarità dello scarico sulla base di un provvedimento dirigenziale e non di una ordinanza "contingibile e urgente" del Sindaco. Per i Giudici invece si versa in situazione ex articolo 130, Dlgs 152/2006, che prevede una graduazione degli interventi (diffida ad eliminare entro un termine le irregolarità o divieto medio tempore dello scarico in caso di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente).

 

Quando è possibile risolvere una situazione di pericolo per la salute pubblica coi mezzi previsti dall'ordinamento, non siamo in quella situazione di necessità e urgenza che giustifica l'emissione dell'ordinanza sindacale (articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000).

documenti di riferimento
Dlgs 18 agosto 2000, n. 267

Testo Unico Enti locali - Stralcio

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Sentenza Tar Emilia Romagna 25 gennaio 2012 n. 49

Acque - Scarichi - Violazione articolo 130, Dlgs 152/2006 - Intervento del Comune - Provvedimento dirigenziale - Ordinanza sindacale contingibile e urgente - Necessità - Esclusione

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