Appalti di servizi, nell'offerta obbligatorio indicare tutti costi di sicurezza
Appalti e acquisti verdi
Anche negli appalti di servizi, l'offerta economica dell'impresa partecipante alla gara deve includere tutti i costi relativi alla sicurezza, anche quelli da rischio specifico (o aziendale). Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 19 gennaio 2012, n. 212.
I Supremi Giudici hanno precisato che l'articolo 86, comma 3-bis, e l'articolo 87, comma 4, del Codice appalti (Dlgs 163/2006) impongono, anche per gli appalti di servizi e forniture, la specifica indicazione nell'offerta economica di tutti i costi relativi alla sicurezza.
Le imprese partecipanti alla gara devono includere necessariamente nella loro offerta non solo gli oneri di sicurezza per le interferenze (nella esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), ma anche gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali) la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta.
Appalti di servizi - Contenuto dell'offerta - Indicazione di tutti gli oneri di sicurezza - Necessità
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
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