Appalti di rifiuti, obbligatorio indicare requisiti moralità responsabile tecnico
Rifiuti
Anche se il Codice appalti obbliga le imprese partecipanti alla gara a indicare i "requisiti di moralità" in capo al "direttore tecnico", la norma (articolo 38, Dlgs 163/2006) si riferisce anche a figure analoghe, come i responsabili tecnici delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Il Consiglio di Stato (sentenza 11 gennaio 2012, n. 83), ha riformato la decisione del Tar e annullato l'aggiudicazione di una gara per la gestione del servizio rifiuti in quanto l'impresa aggiudicataria non aveva indicato i requisiti di "moralità" del responsabile tecnico, sostenendo che la normativa si riferisce al "direttore tecnico".
Per i Giudici, nelle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è obbligatoria (articolo 10, comma 4, Dm 28 aprile 1998, n. 406) la figura del responsabile tecnico, elemento indispensabile per la qualifica dell'impresa, svolge compiti tecnico-organizzativi con responsabilità non diverse dal direttore tecnico. L'articolo 38 del Dlgs 163/2006 sui requisiti di moralità dei partecipanti agli appalti, anche se fa riferimento al direttore tecnico, si riferisce anche a figure simili come quella in parola.
Appalti - Gestione servizio rifiuti - Requisiti moralità partecipanti - Responsabile tecnico - Obbligo di indicazione - Sussiste
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Regolamento Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
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