La messa in sicurezza si ordina dopo aver accertato le responsabilità
Danno ambientale e bonifiche
Annullata dal Tar Sardegna un’ordinanza per la messa in sicurezza d’emergenza di un’area inquinata, emessa nei confronti del proprietario del terreno senza la previa individuazione del responsabile dell’inquinamento.
Il Tar condivide l’orientamento giurisprudenziale (si veda la sentenza CdS 3885/2009) in base al quale il proprietario incolpevole di un’area inquinata ha la facoltà – ma non l’obbligo – di porre in essere gli interventi di messa in sicurezza, al fine di mantenere poi l’area libera da pesi (sentenza 1239/2011).
Nel caso di mancata esecuzione degli interventi da parte del responsabile o di mancata individuazione dello stesso, sempreche il proprietario incolpevole o altri soggetti terzi interessati non decidano di intervenire volontariamente, il Dlgs 152/2006 incarica la P.a. di eseguire le opere di recupero ambientale, rivalendosi poi sul soggetto responsabile o, nel caso tale operazione non vada a buon fine, attraverso le garanzie sul terreno oggetto degli interventi.
Bonifiche - Dlgs 152/2006 - Ordinanza di messa in sicurezza - Accertamento della responsabilità - Necessario
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Articoli 240, Dlgs 152/2006 - Bonifiche - Curatela fallimentare - Responsabilità - Non sussiste
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941