Stoccaggio temporaneo del mercurio metallico, l’Ue detta i criteri specifici
Rifiuti
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Gli Stati membri avranno tempo fino al 15 marzo 2013 per adeguarsi alle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio temporaneo (da 1 a 5 anni) del mercurio metallico contenute nella direttiva 2001/97/Ue.
La direttiva 2011/97/Ue integra la “direttiva discariche” (1999/31/Ce) a seguito di quanto disposto dal regolamento 1102/2008/Ce, che ha autorizzato lo stoccaggio temporaneo (superiore all’anno) e permanente in discarica del mercurio metallico, in deroga al divieto generale di ammissibilità dei rifiuti liquidi. Per gli stoccaggi più brevi è invece necessaria l’autorizzazione “ordinaria” ex direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti.
I nuovi requisiti stabiliti dall’Ue “dovrebbero” invece limitarsi agli stoccaggi con durata massima di 5 anni, visto che il Consiglio europeo ritiene necessarie ulteriori valutazioni sugli effetti dello stoccaggio permanente.
Il rifiuto stoccabile dovrà avere un contenuto di mercurio superiore al 99,9% in peso ed essere immune da impurità suscettibili di corrodere l’acciaio.
Discariche - Criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto - Modifica della direttiva 1999/31/Ce
Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce
Divieto di esportazione e stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico
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