Rifiuti

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Consiglio dell'Unione europea

Direttiva 5 dicembre 2011, n. 2011/97/Ue

(Guue 10 dicembre 2011 n. L 328)

Direttiva che modifica la direttiva 1999/31/Ce per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (Ce) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1102/2008 stabilisce che, in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/Ce, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento, essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente in taluni tipi di discariche.

(2) Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è già disciplinato dalla normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

(3) Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto per un periodo massimo di un anno è soggetto all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

(4) La direttiva 1999/31/Ce e la decisione 2003/33/Ce del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/Ce, si applicano agli impianti per lo stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1102/2008.

(5) Ne consegue, in particolare, che tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno necessitano di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 1999/31/Ce e che tali impianti sono soggetti ai requisiti di controllo e sorveglianza di cui all'articolo 12 di tale direttiva, nonché, in caso di deposito sotterraneo, ai requisiti di valutazione della sicurezza a norma dell'allegato A della decisione 2003/33/Ce.

(6) Detti impianti sono inoltre soggetti alle disposizioni generali della direttiva 2008/98/Ce in materia di tenuta di registri.

(7) Le disposizioni della direttiva 96/82/Ce del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, si applicano inoltre agli impianti per lo stoccaggio in superficie temporaneo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1102/2008.

(8) Tali disposizioni non sono tuttavia pienamente applicabili alle caratteristiche specifiche del mercurio metallico ed è pertanto necessario introdurre requisiti supplementari.

(9) È opportuno che tali requisiti supplementari tengano conto delle attività di ricerca riguardanti i metodi di smaltimento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico. Nonostante i progressi compiuti nello sviluppo di metodi di solidificazione ecocompatibili, è prematuro trarre conclusioni quanto alla sostenibilità di tali soluzioni su ampia scala.

(10) Al fine di definire requisiti validi e fondati per lo stoccaggio permanente sono necessarie supplementari valutazioni del comportamento a lungo termine del mercurio metallico in caso di deposito sotterraneo. Le disposizioni di cui alla presente direttiva, ritenute adeguate e che rappresentano le migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico per un periodo massimo di cinque anni, dovrebbero pertanto limitarsi allo stoccaggio temporaneo.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 1999/31/Ce.

(12) Il comitato di cui all'articolo 16 della direttiva 1999/31/Ce non ha formulato alcun parere.

È pertanto opportuno che il Consiglio adotti la presente direttiva,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

 

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/Ce sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

 

Allegato

 

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/Ce sono così modificati:

1) all'allegato I è aggiunto il seguente punto:

"8. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

— il mercurio metallico è stoccato separatamente dagli altri rifiuti,

— i serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantità di mercurio stoccato,

— il sito di stoccaggio è provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio stoccato,

— il suolo del sito di stoccaggio è rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. È prevista un'apposita pendenza con pozzetto di raccolta,

— il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema antincendio,

— lo stoccaggio è organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente localizzabili.";

2) all'allegato II è aggiunto il seguente punto:

"6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno, si applicano i seguenti requisiti:

A. Composizione del mercurio

Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche:

— contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso,

— assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).

B. Serbatoi

I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi rispettano le seguenti specifiche:

— materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L),

— i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi,

— le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio,

— il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire pertanto che non occorrano perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l'80 % del suo volume.

C. Procedure di ammissione

Sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformità dei requisiti definiti nel presente punto.

Le procedure di ammissione rispettano quanto segue:

— è ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilità sopra definiti,

— i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi,

— i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione,

— i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.

D. Certificato

Il certificato indicato nella lettera C riporta quanto segue:

— nome e indirizzo del produttore dei rifiuti,

— nome e indirizzo del responsabile del riempimento,

— data e luogo del riempimento,

— quantità del mercurio,

— grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una descrizione delle eventuali impurità, incluso il bollettino d'analisi,

— conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio,

— numero di identificazione dei serbatoi,

— eventuali osservazioni particolari.

I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.";

3) all'allegato III è aggiunto il seguente punto:

"6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

A. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze

Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilità di almeno 0,02 mg di mercurio/m3. I sensori sono posizionati a livello del pavimento e del soffitto. È compreso un dispositivo di allarme visivo e acustico. Il sistema è sottoposto a manutenzione annuale.

Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese. Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio nell'ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12, lettera b).

Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.

B. Tenuta di registri

Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui al punto 6 dell'allegato II e alla lettera A del presente punto, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonché i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto, sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio."

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598