Smaltimento rifiuti, nelle ordinanze del Sindaco niente sanzioni
Rifiuti
L'articolo 54, comma 4, Dlgs 267/2000 autorizza il Sindaco a emanare solo ordinanze contingibili e urgenti, che, per pacifica giurisprudenza non possono avere contenuto normativo. Sicché non è consentito al Sindaco introdurre stabilmente una sanzione per inosservanza delle norme sullo smaltimento rifiuti.
È questa la posizione espressa dal Tar Sardegna 3 novembre 2011, n. 1049 che ha annullato la sanzione comminata dalla polizia municipale sulla base di un'ordinanza del Sindaco di un Comune. L'articolo 54, Dlgs 267/2000 (Tu Enti locali) nella versione emendata dalla Corte Costituzionale (sentenza 115/2011) non consente più al Sindaco di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione.
Rimane al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali ordinanze, però oltre ad essere contingibili, sono anche "provvisorie", non possono quindi regolare stabilmente delle situazioni giuridiche, come ad esempio prevedere stabilmente delle sanzioni contro il non corretto smaltimento rifiuti.
Testo unico Enti locali - Poteri dei sindaci come ufficiali di Governo - Ordinanze sindacali - Emanazione anche oltre i motivi contingibili e urgenti - Violazione riserva relativa di legge, articolo 23, Costituzione - Illegittimità costituzionale
Ordinanze sindacali - Natura - Contingibilità e provvisorietà - Contenuto - Definizione di sanzione permanente per violazione norme smaltimento rifiuti - Illegittimità
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