Attività rumorosa, superamento limiti è illecito amministrativo
Rumore
Il disturbo derivante da un'attività professionale o da un mestiere rumoroso, superiore ai limiti di emissione e/o fuori dai limiti di tempo imposti dalla legge, è un mero illecito amministrativo e non un reato.
Ciò in quanto l'articolo 10, comma 2, legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico costituisce, a parere della Corte di Cassazione (sentenza 5 settembre 2011, n. 33072), norma speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 659, comma 2, C.p., la quale prevede la medesima fattispecie, ma una sanzione pecuniaria di maggiore entità.
La fattispecie di reato, invece, è solo quella prevista dal comma 1 dell'articolo 659 C.p., per la esistenza della quale è necessario anche che sia accertato che il rumore superi la normale tollerabilità e che tale disturbo riguardo un numero indeterminato di persone. Nel caso di specie, la sentenza di condanna di un fornaio è stata annullata perchè il fatto non costituisce reato.
Rumore - Attività e professioni che arrecano disturbo - Sanzione prevista - Reato - Non sussiste - Illecito amministrativo - Sussiste
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941