News - Aggiornamento normativo

Rumore

Milano, 12 settembre 2011

Attività rumorosa, superamento limiti è illecito amministrativo

Rumore

(Lavinia Basso)

Il disturbo derivante da un'attività professionale o da un mestiere rumoroso, superiore ai limiti di emissione e/o fuori dai limiti di tempo imposti dalla legge, è un mero illecito amministrativo e non un reato.

 

Ciò in quanto l'articolo 10, comma 2, legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico costituisce, a parere della Corte di Cassazione (sentenza 5 settembre 2011, n. 33072), norma speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 659, comma 2, C.p., la quale prevede la medesima fattispecie, ma una sanzione pecuniaria di maggiore entità.

 

La fattispecie di reato, invece, è solo quella prevista dal comma 1 dell'articolo 659 C.p., per la esistenza della quale è necessario anche che sia accertato che il rumore superi la normale tollerabilità e che tale disturbo riguardo un numero indeterminato di persone. Nel caso di specie, la sentenza di condanna di un fornaio è stata annullata perchè il fatto non costituisce reato.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 5 settembre 2011, n. 33072

Rumore - Attività e professioni che arrecano disturbo - Sanzione prevista - Reato - Non sussiste - Illecito amministrativo - Sussiste

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

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