News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 7 settembre 2011

Gestione illecita rifiuti, vertici responsabili per culpa in vigilando

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

È responsabile il legale rappresentate della Spa che pur avendo delegato ad altri soggetti la gestione dei rifiuti, risulti consapevole delle inadempienze del delegato ovvero abbia scientemente omesso di controllarlo.

 

Nel caso della gestione illecita dei rifiuti, sottolinea la Corte di Cassazione (richiamo alla sentenza 14285/2005), laddove la condotta di abbandono di rifiuti venga posta in essere dai dipendenti della società si profila una forma di culpa in vigilando per i legali rappresentanti della società (sentenza 28206/2011).

 

Tale responsabilità nasce quindi da uno “specifico obbligo di garanzia, che gli avrebbe dovuto imporre di vigilare sull'attività dei propri dipendenti”.

 

A niente è valsa la prova del fatto che l'automezzo utilizzato per l'illecito smaltimento dei rifiuti non pericolosi appartenesse a una società terza, vista sia la diretta riconducibilità del materiale abbandonato alla società amministrata dal soggetto condannato, sia il diretto coinvolgimento di un dipendente della stessa.

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 18 luglio 2011, n. 28206

Gestione illecita di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Responsabilità del legale rappresentante della società - Culpa in vigilando - Per consapevolezza delle inadempienze del delegato o per omissione di controllo - Sussistenza

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