Gestione illecita di rifiuti, il titolare paga l’omessa vigilanza
Rifiuti
È indubitabile che in presenza di una attività d’impresa, i soggetti preposti alla direzione che non adottano tutte le misure necessarie a evitare gli illeciti violano i propri doveri di diligenza.
La Corte di Cassazione ha perciò confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti inflitta al titolare di un’impresa di rifacimento di manti stradali (sentenza 23971/2011), perché sebbene l’articolo 256 del Dlgs 152/2006 punisca “chiunque” effettui l’attività di gestione rifiuti non autorizzata, è legittima la condanna del titolare dell’impresa – e non dell’autista sorpreso a trasportare i rifiuti – nel caso di mancata adozione delle misure necessarie alla gestione dei rifiuti da parte della direzione.
La Suprema Corte ne approfitta anche per sottolineare che i principi di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, e di compartecipazione anche nel caso di semplice facilitazione negli illeciti commessi, risultano sostanzialmente ribaditi dal Dlgs 205/2010.
Gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato comune - Principi di responsabilizzazione - Doveri di diligenza del titolare dell'impresa - Mancata adozione delle misure necessarie - Responsabilità - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006
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