Impianti trattamento rifiuti, no all'opposizione di Comitati "temporanei"
Rifiuti
Un Comitato di cittadini costituito appositamente per opporsi alla localizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti, non è legittimato ad agire in giudizio, poichè privo della necessaria rappresentatività e stabilità nel territorio.
Il Tar Veneto (sentenza 3 maggio 2011, n. 722) ha infatti ritenuto che, per agire in giudizio, sebbene non sia necessario essere un'associazione riconosciuta con decreto dal MinAmbiente ai sensi della legge 349/1986, purtuttavia l'associazione medesima deve avere il carattere di ente esponenziale di interessi diffusi radicati nel territorio, nonchè avere uno statuto che indichi chiaramente il fine del perseguimento di obiettivi ambientali.
Diversamente si deve argomentare in ordine ai singoli cittadini direttamente interessati dal progetto di ampliamento (nel caso di specie) di un impianto di trattamento dei rifiuti, in quanto residenti nelle immeidate vicinanze: essi possono agire in giudizio semplicemente prospettando il timore per le ripercussioni che tale ampliamento potrebbe avere sul territorio.
Impianti trattamento rifiuti - Opposizione - Comitato cittadini "temporaneo" - Legittimazione attiva - Inammissibile
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