Terre da scavo, il materiale deve essere naturale
Rifiuti
Perché possa parlarsi di terre e rocce da scavo assoggettate a speciale regime derogatorio dal Dlgs 152/2006 deve trattarsi di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 13717/2011), allacciandosi a una precedente statuizione (sentenza 37280/2008) in occasione della quale la stessa Corte aveva sottolineao che, nel caso di materiale di altra natura come quello proveniente da demolizione e quindi avente per oggetto un manufatto costituito dall’uomo, lo stesso va ricompreso nell’ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre una specifica autorizzazione.
Nello specifico, il caso riguardava il deposito di materiale vario composto da detriti di differente natura provenienti da demolizioni, in prevalenza calcinacci, avvenuto senza il previo ottenimento dell’autorizzazione per la gestione di rifiuti ex Dlgs 152/2006.
La Cassazione ha così confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti inflitta dal Tribunale di Cremona nel luglio del 2009.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Terre e rocce di scavo - Regime derogatorio ex Dlgs 152/2006 - Materiale naturale estratto - Detriti vari da demolizione - Non rientra
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Terre e rocce da scavo - Inerti da demolizione - Nozioni - Differenze - Disciplina applicabile
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