Servizio di pulizia Enti pubblici, appalto "speciale" se funzionale ad attività
Appalti e acquisti verdi
L'appalto pubblico del servizio di pulizia di edifici rientra nella disciplina dei settori speciali (articolo 206 e seguenti Dlgs 163/2006) solo se il servizio è inerente al settore speciale dell'ente appaltante.
Così si è pronunciato il Consiglio di Stato nella sentenza 13 maggio 2011, n. 2919 confermando la condanna di una società pubblica energetica che aveva appaltato la pulizia dei propri uffici. Per applicare la disciplina degli appalti pubblici nei settori speciali, e non quella generale, al servizio di pulizia non è sufficiente il dato soggettivo, cioè che ad affidare l'appalto sia stato un ente operante nei settori speciali (gas, energia, acqua, trasporto, servizi postali) ma è necessario anche un parametro oggettivo attento alla riferibilità della pulizia all'attività speciale.
All'appalto della società energetica si sarebbero applicate le regole dei settori speciali se il servizio di pulizia fosse stato relativo alle reti di produzione, distribuzione e trasporto indicate negli articoli 208 e ss. del Dlgs n. 163 del 2006 e non agli edifici dove ha sede la società, come nel caso di specie.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Appalti pubblici - Servizio di pulizia - Disciplina applicabile del Codice appalti - Settori speciali - Solo se l'attività di pulizia è inerente al settore speciale dell'ente pubblico