Organizzazioni ambientali, ricorsi in giudizio sempre ammissibili
Disposizioni trasversali/Aua
Le organizzazioni non governative (Ong) hanno diritto di agire a tutela di "interessi ambientali" anche se il diritto nazionale legittima al ricorso solo il soggetto leso dall'atto amministrativo impugnato.
Così ha deciso la Corte di Giustizia Ue sentenza 12 maggio 2011, causa C-115/09, sulla questione pregiudiziale posta da un giudice tedesco nell'ambito di un ricorso di una organizzazione non governativa contro un atto di valutazione di impatto ambientale positivo alla costruzione di una centrale a carbone.
I Giudici, sulla base della convenzione di Aarhus (decisione 17 febbraio 2005, 2005/370/Ce) sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, hanno deciso che l'articolo 10-bis direttiva 85/337/Ce sulla valutazione di impatto ambientale è direttamente applicabile nello Stato membro consentendo a una organizzazione non governativa di impugnare atti che violano le norme europee in materia ambientale anche quando il diritto dello Stato membro legittima al ricorso amministrativo solo il singolo leso dal provvedimento.
Direttiva 85/337/Cee - Valutazione dell'impatto ambientale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/35/Ce - Accesso alla giustizia - Organizzazioni non governative per la protezione dell'ambiente - Legittimità
Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Conclusione della Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
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