Dl "sviluppo" su appalti: cause di esclusione gara sono codificate
Appalti e acquisti verdi
Le cause di esclusione da una gara d'appalto sono solo quelle indicate nel Codice appalti (Dlgs 163/2006) o nel regolamento attuativo (Dpr 207/2010). Le altre eventualmente fissate dalle stazioni appaltanti sono irrilevanti. Lo ha stabilito il Dl 70/2011.
Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 ("decreto sviluppo") interviene in modo massiccio sul Dlgs 163/2006 in materia di appalti pubblici al fine di semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese. Oltre alla "tipizzazione" delle cause di esclusione dalle gare, tra le disposizioni spicca l'innalzamento a 1 milione di euro (prima era 500.000) del limite dei lavori che possono essere affidati senza gara, ma con procedura negoziata.
Il provvedimento inoltre prevede l'estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione per la dimostrazione di possedere i requisiti di partecipazione alle gare e controlli essenzialmente ex post sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare.
Il regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Prime disposizioni urgenti per l'economia – Misure in materia di appalti, demanio marittimo, semplificazioni in edilizia, risorse idriche - Stralcio
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