Appalti, sanzioni anche per risposte tardive all'Autorità
Appalti e acquisti verdi
Le sanzioni ex articolo 74 regolamento del Codice appalti (Dpr 207/2010) per mancate risposte delle imprese alle richieste dell'Autorità di vigilanza, sono comminate anche in caso di risposte tardive o incomplete.
Lo ha precisato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione 6 aprile 2011, n. 3. L'articolo 74, comma 1 del regolamento 207/2010 (attuativo del Codice appalti Dlgs 163/2006) prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di fino a 25.822 euro nel caso di mancata risposta da parte dell'impresa alle richieste dell'Autorità entro 30 giorni.
L'Autorità precisa che sono equiparate a mancata risposta, sia la risposta incompleta, cioè quella priva di almeno uno degli elementi essenziali oggetto della richiesta, sia la risposta tardiva, arrivata completa ed esaustiva, ma inviata oltre il termine previsto.
Chiarimenti sulle sanzioni per mancata risposta delle imprese a richieste dell'Autorità
Il regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941