News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 18 aprile 2011

Consulta, la soppressione degli Ato è legittima

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Per la Corte Costituzionale la disciplina della Autorità d’ambito ottimale (Ato) rientra nella tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza statale esclusiva; nel suo rispetto, le Regioni possono scegliere i moduli organizzativi più adeguati.

 

La Corte Costituzionale ha così dichiarato non fondate (sentenza 128/2011) le questioni di legittimità costituzionale del Dl 2/2010 (interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), laddove stabilisce la soppressione delle Ato previste dagli articoli 148 (servizio idrico) e 201 (gestione rifiuti) del Dlgs 152/2006, a partire dal 1° gennaio 2011. Termine poi prorogato al 31 dicembre 2011 dal combinato disposto del Dl 225/2010 (Milleproroghe) e del Dpcm 25 marzo 2010.

 

Data la piena facoltà statale di disporre la soppressione delle Ato, sottolinea la Consulta, il Dl 2/2010 riserva una “ampia sfera di discrezionalità” al legislatore regionale, che può scegliere i moduli organizzativi e le forme di cooperazione più appropriati per garantire l’efficienza dei due servizi.

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Legge Finanziaria 2010 - Stralcio

Dl 25 gennaio 2010, n. 2

Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni - Stralcio

Sentenza Corte Costituzionale 13 aprile 2011, n. 128

Soppressione Ato - Competenza esclusiva statale - Ampia discrezionalità regionale

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