Nuova disciplina per i tempi di attesa degli autotrasportatori
Trasporti
Il MinTrasporti detta la modalità applicative del Dlgs 286/2005 in relazione ai tempi di attesa per il carico e lo scarico: nel caso di ritardi, il vettore ha 30 giorni di tempo per chiedere l’indennizzo al committente.
L’articolo 6-bis del Dlgs 21 novembre 2005, n. 286 (Liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasportatore) stabilisce che il periodo di franchigia connesso all'attesa dei veicoli non può superare le due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, con indennizzo al vettore nel caso di eventuali ritardi.
La disposizione è stata attuata dal MinTrasporti con il decreto dirigenziale 24 marzo 2011 (avviso pubblicato sulla Gu del 7 aprile 2011), che oltre ad escludere l’indennizzo nel caso di mancata osservazione da parte del vettore di quanto indicato dal committente, precisa che fuoriescono dalla franchigia sia i tempi necessari per le operazioni di carico e scarico, sia i tempi di attesa per inattività del mittente o del destinatario, qualora previamente comunicati.
Autotrasporto - Disciplina dei tempi di attesa al carico ed allo scarico
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore
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