Il danno biologico da "burocrazia" va risarcito
Disposizioni trasversali/Aua
L'obbligo di concludere nei tempi il procedimento amministrativo rientra nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale (articolo 117, comma 2, lettera m), Costituzione); questo potenzia il valore della tutela risarcitoria anche del danno biologico.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 28 febbraio 2011, n. 1271 nel riformare la sentenza di un Tar che negava il risarcimento chiesto dal ricorrente per il ritardo di due anni nel rilascio di un permesso di costruire in variante da parte di un Comune. Il ritardo nella conclusione del procedimento e il dilazionamento (illegittimo) nell'adozione del provvedimento finale avevano finito per incidere sull'equilibrio psico-fisico del ricorrente, provocando un danno, che, per i Giudici, va risarcito.
Il richiamo che l'articolo 29, comma 2-bis, legge 241/1990 (obbligo per la Pa di concludere nei termini il procedimento) fa ai livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, valorizza e potenzia ogni forma di tutela, inclusa quella risarcitoria, per i danni da ritardo dell'amministrazione, compresi quelli sull'integrità fisica del cittadino.
Procedimento amministrativo - Obbligo di chiusura entro i termini di legge - Ritardo della pubblica amministrazione - Danno biologico da ritardo - Risarcimento - Ammissibilità
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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