Sottoprodotti di origine animale, scattano le nuove norme sanitarie dell’Ue
Rifiuti
Sono applicabili a partire dal 4 marzo 2011 le norme dettagliate per l’uso e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, introdotte dai regolamenti 1069/2009/Ce e 142/2011/Ue.
Il quadro delle nuove norme sanitarie stabilite dall’Unione europea per quel che riguarda i sottoprodotti di origine animale si è completato il 26 febbraio 2011, con la pubblicazione in Guue del regolamento 142/2011/Ue, provvedimento recante disposizioni applicative delle novità introdotte dall’Ue nel 2009 – con la sostituzione dello “storico” regolamento 1774/2002 – ed applicabili a decorrere dal 4 marzo 2011.
Sono comunque ritenuti conformi alla nuova disciplina gli impianti e gli utilizzatori riconosciuti o registrati nel rispetto del regolamento 1774/2002/Ce, prima del 4 marzo 2011.
Dotato di 37 articoli e 16 allegati, il regolamento applicativo 142/2011/Ue abroga e sostituisce ben undici regolamenti e decisioni dell’Ue; limitate disposizioni transitorie sono previste fino alla fine del 2012.
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Disposizioni di applicazione del regolamento 1069/2009/Ce e della direttiva 97/78/Ce
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce
Speciale "SOA (Sottoprodotti di origine animale)"
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