Mercato del gas, permangono poteri regolatori Autorità dell'energia
Energia
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas conserva i poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, a salvaguardia delle dinamiche concorrenziali e a tutela dell'utenza.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato con sentenza 9 febbraio 2011, n. 876. Per i Giudici, la liberalizzazione di un mercato non comporta in automatico il passaggio a una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze dell'Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla formazione corretta dei prezzi in una reale competizione.
I richiami al permanere dei poteri dell'Autorità per l'energia contenuti nella normativa (Dlgs 164/2000) risulterebbero del tutto incomprensibili se si dovesse ritenere fondata la tesi secondo cui, a seguito dell’avvenuta liberalizzazione del mercato del gas naturale, essa avrebbe perduto la potestà regolatoria. Pertanto, secondo il Collegio l'Autorità conserva i suoi poteri regolatori e vanno confermate le conclusioni del Tar.
Mercato del gas - Liberalizzazione - Autorità per l'energia elettrica e il gas - Poteri di regolazione - Permanenza - Sussiste
Attuazione della direttiva 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale
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