News - Aggiornamento normativo

Energia

Milano, 24 febbraio 2011

Mercato del gas, permangono poteri regolatori Autorità dell'energia

Energia

(Francesco Petrucci)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas conserva i poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, a salvaguardia delle dinamiche concorrenziali e a tutela dell'utenza.

 

Lo ha ricordato il Consiglio di Stato con sentenza 9 febbraio 2011, n. 876. Per i Giudici, la liberalizzazione di un mercato non comporta in automatico il passaggio a una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze dell'Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla formazione corretta dei prezzi in una reale competizione.

 

I richiami al permanere dei poteri dell'Autorità per l'energia contenuti nella normativa (Dlgs 164/2000) risulterebbero del tutto incomprensibili se si dovesse ritenere fondata la tesi secondo cui, a seguito dell’avvenuta liberalizzazione del mercato del gas naturale, essa avrebbe perduto la potestà regolatoria. Pertanto, secondo il Collegio l'Autorità conserva i suoi poteri regolatori e vanno confermate le conclusioni del Tar.

documenti di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato 9 febbraio 2011, n. 876

Mercato del gas - Liberalizzazione - Autorità per l'energia elettrica e il gas - Poteri di regolazione - Permanenza - Sussiste

Dlgs 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598