Autorità Antitrust, no a indicazioni generiche su biodegradabilità sacchetti
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È pubblicità ingannevole quella di chi commercializza l'additivo ECM come in grado di rendere totalmente biodegradabili e compostabili i sacchetti in plastica senza qualificare le informazioni.
Lo ha stabilito l'Autorità antitrust nel provvedimento 22 dicembre 2010 n. 21942 pubblicato nel Bollettino dell'Autorità del 17 gennaio 2011. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha punito alcune società che vantavano la capacità dell'additivo chimico "ECM Masterbatch Pellet" da loro venduto come capace di rendere totalmente biodegradabili e compostabili i sacchetti di plastica.
Per l'Autorità Antitrust i vanti di "totale biodegradabilità" dei prodotti trattati con ECM devono essere precisi, circostanziati e non generici e scarsamente qualificati come nel caso delle comunicazioni commerciali delle società sanzionate. Lo stesso dicasi per la compostabilità. Vista la prova di tempi lunghi della biodegradabilità di materie plastiche trattate con ECM, un messaggio generico inganna i consumatori sulla rapidità e completezza del processo. È quindi pubblicità ingannevole definire i prodotti con l'additivo ECM totalmente "biodegradabili" e "compostabili" senza dare informazioni aggiuntive su condizioni e tempi in cui si verificano le prestazioni pubblicizzate.
Le informazioni sulla biodegradabilità dei sacchetti di plastica devono essere qualificate, non generiche
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