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Provvedimento Autorità garante della concorrenza e del mercato 22 dicembre 2010, n. 21942

Le informazioni sulla biodegradabilità dei sacchetti di plastica devono essere qualificate, non generiche

Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Provvedimento 22 dicembre 2010, n. 21942

Pubblicità ingannevole e comparativa PB385 - (...)-ECM biodegradabili

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Nella sua adunanza del 22 dicembre 2010;

Sentito il relatore Professore (omissis);

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole" (di seguito, decreto);

Visto il "regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella Gu n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, regolamento);

Visto il proprio provvedimento del 26 agosto 2010, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

Visto, inoltre, il proprio provvedimento del 26 agosto 2010, con il quale, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, è stato deliberato di affidare all'Istituto superiore di sanità – Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria, con sede in Roma, l'incarico di svolgere una consulenza tecnica, in merito ai profili oggetto del procedimento, ed in particolare ai vanti prestazionali riportati nei messaggi pubblicitari diffusi dai professionisti;

Visti gli atti del procedimento;

 

I. Le parti

 

1. (...) Srl (di seguito (...)), in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto, società attiva nella commercializzazione di materie prime e prodotti finiti, nonché di prodotti industriali e commerciali inerenti le materie plastiche ed i prodotti chimici, petrolchimici e minerari. Nel 2009 ha realizzato un fatturato pari a circa 648.000 euro, con un utile pari a circa 9.600 euro.

2. (...) Srl (di seguito, (...)) in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto, società attiva nella commercializzazione di materie prime, ed in particolare di polimeri e tecnopolimeri delle maggiori case europee. È distributore esclusivo nel Triveneto dell'additivo "ECM Masterbatch Pellet". Nel 2009 ha realizzato un fatturato pari a pari a 9,6 milioni di euro, con un utile pari a circa 285.000 euro.

3. (...) Srl, (di seguito, (...)) in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto, società attiva nella produzione e distribuzione di sacchetti di plastica, acquistando materie prima direttamente dal produttore o rivenditore. Nel 2009 ha realizzato un fatturato pari a 6,8 milioni di euro, con un utile pari a circa 12.000 euro.

4. (...) Spa, (di seguito, (...)), società attiva nel settore dell'industria delle plastiche biodegradabili o bioplastiche, in qualità di segnalante.

5. Legambiente, associazione senza scopo di lucro attiva in iniziative sociali in difesa dell'ambiente, in qualità di segnalante.

 

II. I messaggi pubblicitari

 

6. Il presente procedimento concerne il messaggio pubblicitario diffuso dai tre suddetti operatori pubblicitari nella loro qualità di professionisti, diffusi mediante: a) il sito internet di (...) Srl: (omissis); b) una circolare informativa inviata da (...) Srl a (...) Spa – Energia territorio e risorse ambientali; c) due sacchetti di plastica per la spesa commercializzati presso gli esercizi commerciali e la grande distribuzione, di cui uno riconducibile a (...) Srl.

I messaggi erano volti a promuovere l'utilizzo dell'additivo chimico ECM Masterbatch Pellet, attraverso vanti relativi alla capacità dello stesso di rendere biodegradabili e compostabili svariate materie plastiche tradizionali, nonché alla superiorità dello stesso rispetto al prodotto MaterBi commercializzato dalla (...).

 

III. Le risultanze del procedimento

 

1) L'iter del procedimento

7. Sulla base delle segnalazioni, pervenute in data 9 marzo 2009 da (...) e da parte di Legambiente in data 4 febbraio 2010, e relative ai messaggi diffusi da (...), (...) ed (...), nonché sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio, in data 9 giugno 2010, è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio PB385 alle parti per presunta violazione degli articoli 2 e 3 del decreto, in quanto i messaggi sarebbero idonei ad indurre in errore i soggetti ai quali sono rivolti, attraverso informazioni non rispondenti al vero, o comunque estremamente ambigue e confusorie — in relazione all'utilizzo dei concetti di "biodegradabilità" e "compostabilità" nonché al richiamo alla normativa comunitaria e a una serie di disposizioni tecniche — in ordine alle caratteristiche principali dell'additivo chimico pubblicizzato, e, per questo, suscettibili di pregiudicare il loro comportamento economico ovvero di recare danno ad un concorrente. I messaggi diffusi sul sito www.italcombiodegradabile.com e attraverso la lettera informativa potrebbero, altresì, presentare profili di illiceità comparativa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto, con riferimento ai numerosi e insistenti richiami al prodotto della concorrente (...) denominato "MaterBi".

8. Oltre agli elementi forniti in sede di segnalazione, (...) ha fatto pervenire le sue memorie in data 29 novembre 2010.

(...) ha fornito riscontro alle informazioni richieste in sede di avvio del procedimento in data 21 luglio 2010, producendo nel contempo una memoria difensiva. In data 29 novembre 2010, (...) ha prodotto la sua memoria conclusiva.

(...) ha fornito riscontro alle informazioni richieste contestualmente all'avvio del procedimento in data 22 giugno 2010 ed ha inviato una memoria in data 12 agosto 2010.

(...) ha fornito riscontro alle informazioni richieste in data 13 luglio 2010, producendo nel contempo una memoria difensiva.

9. Il 26 agosto 2010 l'Autorità ha richiesto all'Istituto superiore di sanità (Iss) una consulenza tecnica ai sensi dell'articolo 13 del regolamento volta a verificare:

1. le asserite caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità delle materie plastiche trattate con l'additivo chimico ECM, in conformità alla direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e alle "certificazioni Astm D 5338/98, Astm D 5209/91, Astm D 5511, Cen 261085, Iso 14855", richiamate nei messaggi in contestazione, illustrando la tipologia e la valenza di tali disposizioni e delle normative Uni En 13432 e Uni En 14995;

2. la correttezza del raffronto operato tra i manufatti prodotti con l'additivo chimico ECM e le bioplastiche "Mater-Bi®" con specifico riferimento alle caratteristiche elencate nella tabella comparativa presente sul sito internet www.italcombiodegradabile.com (Biodegradazione; Riciclo; Proprietà; Performance; Processo; Ambiente; Profitti) e nella circolare informativa inviata da (...).

3. ogni altro elemento inerente le caratteristiche delle materie plastiche trattate con l'additivo ECM, utile in relazione alla valutazione del contenuto dei messaggi pubblicitari oggetto del procedimento istruttorio.

10. Sempre nell'adunanza del 26 agosto 2010, l'Autorità ha prorogato di deliberare al 26 dicembre 2010 il termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del regolamento.

11. In data 25 ottobre 2010, l'Iss ha reso la relazione relativa alla consulenza richiesta1 .

In data 27 ottobre 2010 i risultati della consulenza sono stati comunicati alle parti.

In data 8 novembre 2010, (...) ha fatto pervenire le sue osservazioni in merito alla consulenza dell'Iss.

In data 15 novembre sono pervenute le osservazioni di (...) in merito alla consulenza dell'Iss.

12. In data 17 novembre 2010 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento.

 

2) Le evidenze acquisite

 

a) I prodotti in esame

13. Il marchio "Mater-Bi®" di proprietà di (...), individua una famiglia di materiali bioplastici utilizzati per la realizzazione, su scala industriale, di numerosi prodotti, tra cui, a titolo esemplificativo, articoli per la ristorazione (piatti, bicchieri, posate, ecc.), sacchi e sacchetti per la spesa e per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, imballaggi alimentari, articoli di cartoleria (penne, cartucce e righelli, ecc.), biofillers per pneumatici, giocattoli, ecc.. Il Mater-Bi utilizza materie prime rinnovabili di origine agricola (in particolare amido) in combinazione con polimeri biodegradabili. Gli articoli fabbricati con il Mater-Bi ritornano alla terra attraverso processi di biodegradazione o compostaggio in tempi rapidi, senza rilasciare sostanze inquinanti.

14. "ECM Masterbatch PelletTM" (di seguito, anche ECM) è un additivo chimico, prodotto dalla società americana ECM BioFilms, Inc. con sede in Painesville – Ohio (Usa), e commercializzato in Italia da (...), utilizzato nel trattamento di materie plastiche tradizionali tra cui, in particolare, i film plastici utilizzati per la produzione di imballaggi e di sacchi per la raccolta dei rifiuti organici. (...) è distributore esclusivo per l'Italia e San Marino del suddetto additivo.

 

b) I messaggi pubblicitari

 

15. I messaggi oggetto del procedimento sono i seguenti.

 

i) Il messaggio di (...)

16. Il sito internet www.italcombiodegradabile.com è costituito da molteplici pagine web, legate tra di loro tramite link ipertestuali, dove vengono ampiamente illustrate le caratteristiche di biodegradabilità delle plastiche trattate con l'additivo ECM.

17. In particolare, sulla home page del sito al di sotto del logo "(...) Biodegradabile" e dei titoli: "Home", "Prodotto", "Normative", "News", "Partner", "Link" e "Contatti", è posta una sintetica presentazione: "Nel corso degli ultimi 25 anni, i materiali plastici hanno guadagnato un uso molto diffuso […] La plastica offre una serie di vantaggi […] anche molti svantaggi, uno dei più grandi è che la plastica non si decompone nell'ambiente, essendo materiali resistenti alla biodegradazione. […]".

18. Attraverso i link posti sulla home page "Approccio" e "Prodotto" si accede ad una seconda pagina web dove accanto ai titoli: "Descrizione", "Presentazione", "Test", "Requisiti", "Report su ECM", "Valutazione ecologica" e "Download", che costituiscono a loro volta link ipertestuali a successive pagine web, è posta la seguente indicazione : "La "Microtech Research, Inc." ha sviluppato un metodo alternativo per creare materie plastiche biodegradabili. Questo metodo richiede una combinazione di materiali chimici organici ed inorganici in cui vi è mescolata una formula molto precisa e inglobata in un masterbatch pellet reactor-grade. Quando questo pellet viene miscelato con qualunque resina di polietilene o polipropilene, la plastica che ne risulta sarà biodegradabile. La biodegradazione della plastica trattata con il metodo ECM avviene attraverso percorsi aerobici (in presenza di ossigeno) o anaerobici (in assenza di ossigeno). […]".

19. La sottosezione "Presentazione", intitolata "(...) Srl Distributore esclusivo ECM MasterBatch Pellets ECM Masterbatch Pellets – Additivi per la produzione di packaging e prodotti biodegradabili" è costituita da 33 diapositive che contengono indicazioni del tipo: "L'additivo ECM fa sì che Packaging e prodotti plastici siano completamente biodegradabili"; "Le tattiche di alcune aziende ed organizzazioni concorrenti sono quelle di predisporre strutture di compostaggio industriali e municipali […] confondere, di proposito, il concetto di compostaggio in condizioni municipali o industriali (Astm D 6400 e EN13432) come concetto generico di "compostabilità" e "biodegradabilità""; "Se un prodotto plastico contiene almeno l'1% di additivo ECM, rispetto al peso, l'intero prodotto risulterà essere completamente biodegradabile"; "Dove possono verificarsi queste condizioni? — compostaggio domestico (aerobico e anaerobico) compostaggio commerciale (sia aerobico che anaerobico) Interramenti – Sepolto o in contatto con la terra", "l'additivo ECM è conforme alle seguenti certificazioni: Astm D 5338/98, Astm D 5209/91, Astm D 5511, Cen 261085, Iso 14855 […] alla direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio". Le medesime affermazioni sono contenute nella pagina web cui si accede tramite il link "Requisiti".

20. Dalla home page del sito, attraverso il link, posto nella parte destra della pagina: "Tabella comparativa ECM Masterbatch vs Oxo-Degrader vs Bioplastics" si accede ad una tabella dove, al di sotto del titolo: "Perché i vostri manufatti plastici prodotti con l'ECM MasterBatch Pellets™ si trovano al di sopra delle alternative?", vengono poste a confronto le caratteristiche (Biodegradazione; Riciclo; Proprietà; Performance; Processo; Ambiente; Profitti) dei manufatti plastici prodotti con l'additivo ECM, quelle delle plastiche c.d. oxo-degrader e quelle delle bioplastiche; per ogni singola voce all'interno delle suddette caratteristiche, e per ogni colonna (ECM, Oxo-degrader, Bioplastics) è contenuta la risposta "vero" o "falso". Tra le bioplastiche, la tabella identifica in modo esplicito i materiali bioplastici Mater-Bi, prodotti e commercializzati da (...).

21. Nella sezione "Normative" alla voce "Valenza Legale", è inoltre disponibile per il download un "Chiarimento Legale" – accessibile direttamente anche dalla home page del sito attraverso il link in evidenza "Gli imballaggi alla luce della vigente normativa: Problematiche interpretative ed applicative", contenente "utili chiarimenti che portano a conclusioni determinanti relazionate al settore degli imballaggi e rifiuti di imballaggio". Nella stessa sezione del sito, vengono pubblicati due bandi di gara, indetti da Latina Ambiente Spa e ASM Terni Spa, per la fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti, specificando anche doversi trattare di "sacchi in polietilene e mater-bi" e "sacchi in mater-bi"; nella stessa pagina, sono poi riportate le rettifiche ai suddetti bandi, dove è specificato rispettivamente "si precisa che non costituisce pregiudizio alla partecipazione alla gara il fatto che il sacco per la raccolta della frazione umida non sia caratterizzato dal marchio Mater-bi e la cui compostabilità o biodegradabilità sia determinata da norme similari e/o equivalenti alla norma Uni En 13432" e "la definizione, indicata nel Capitolato speciale di appalto, di contenitori in Mater-bi non è pertanto da identificarsi con il marchio di una ditta costruttrice, ma bensì con la scelta tecnica di un sacchetto realizzato in materiale biodegradabile".

Il messaggio in questione risulta tuttora in diffusione, alla data del 3 dicembre 2010.

 

ii) Il messaggio di (...)

 

22. La comunicazione informativa oggetto di contestazione è scritta in forma di lettera "Buon giorno, mi presento sono […] ora dipendente di (...) Srl" e risulta inviata nell'anno 2009 alla società (...) Spa – Energia territorio e risorse ambientali.

Nella comunicazione si afferma che "il Mater-Bi […] presenta molti punti deboli, la resistenza meccanica, il fatto che si degrada solo in impianti di compostaggio ad alte temperature e non degrada completamente […] Negli USA invece è stato scoperto un materiale Biodegradabile pienamente conforme alla direttiva Europea Ce 94/62 sugli imballaggi e rifiuti d'imballaggio chiamato ECM MASTERBATCH PELLET, questo non è altro che un additivo che aggiunto in quantità minima "1%" a PE, PP, PS, PVC, PET, rende i particolari finiti Biodegradabili al 100% anche a basse temperature (compost domestico), una volta venuti a contatto con dei materiali già in fase di degrado. Questo non ha bisogno di impianti di compost per degradare anzi il prodotto finito può biodegradare in ambienti aerobici e/o anaerobici senza alcun problema. Il Mater-Bi non ha queste prerogative. Questo materiale è distribuito in Italia dalla (...) Srl, nel territorio del Triveneto da (...) Srl".

 

iii) Il messaggio di (...)

 

23. Uno dei due sacchetti di plastica in esame risulta acquistato presso il supermercato (...) Srl di Sorrento, in data 7 maggio 2009, e reca le seguenti scritte: "ECM Biodegradabile – 100% biodegradabile – 100% compostabile – Conforme alla direttiva Ce/94/62 — (...) … un mondo di shoppers (omissis) … un mondo di shoppers". In base a tale indicazione, la produzione e commercializzazione di tale sacchetto presso gli esercizi commerciali appare riconducibile alla società (...), attiva nel settore della produzione di shoppers.

Oggetto del procedimento è anche un secondo sacchetto di plastica per la spesa, diffuso nel corso del 2009, che reca le seguenti indicazioni: "Bio Bags Sacchetto biodegradabile ECM Biodegradabile Questo sacchetto è prodotto con additivo ECM Biodegradabile Compost Conforme alla direttiva Ce/94/62 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – (...) i supermercati italiani".

 

c) La normativa rilevante

 

24. I requisiti di biodegradabilità e compostabilità di imballaggi e rifiuti di imballaggio sono disciplinati a livello comunitario e nazionale:

a) dalla direttiva Ce 94/62 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

b) dal decreto legislativo n. 152/2006, recante norme in materia ambientale ("Codice dell'ambiente");

c) dalla norma europea armonizzata En 13432 e dal suo equivalente italiano Uni En 13432;

d) dalla norma europea En 14995 e dal suo equivalente italiano Uni En 14995.

25. La direttiva Ce/94/62 definisce standard per minimizzare l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio sull'ambiente e per evitare barriere sul libero commercio e distorsioni nella competizione, definendo a tal fine i requisiti essenziali che regolano la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità degli imballaggi.

La definizione dei requisiti essenziali di biodegradabilità e compostabilità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio viene demandata dagli articoli 9 e 10 della direttiva "alle pertinenti norme armonizzate" europee e nazionali.

In ogni caso, l'allegato II alla direttiva, con riguardo ai "requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi", prevede al paragrafo 3, lettera c), che "i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti"2 .

 

26. La direttiva Ce/94/62 è stata originariamente recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo. n. 22/1997, successivamente abrogato e sostituito dal decreto legislativo. n. 152/2006 o Codice dell'ambiente. Quest'ultimo disciplina la materia dei rifiuti di imballaggio al Titolo II della Parte IV (artt. 217-226). In particolare, l'articolo 218 del Codice dell'ambiente definisce il riciclaggio organico come "il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico".

L'articolo 226 del Codice dell'ambiente prevede, al comma 3, che "possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994".

L'allegato F alla Parte IV del Codice dell'ambiente prevede poi, tra l'altro, che "i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti".

27. La norma europea En 13432 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi" è stata fissata dal Comitato europeo di normazione ("Cen") in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva Ce/94/62 e definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito "compostabile". La norma è stata adottata in Italia dall'Ente nazionale italiano di unificazione ("Uni") con la denominazione Uni En 13432.

Secondo la norma En 13432, le caratteristiche che un materiale compostabile deve possedere sono le seguenti:

– biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica. Questa proprietà è misurata con un metodo di prova standard: En 14046 (anche pubblicato come Iso 14855 "Biodegradabilità in condizioni di compostaggio controllato"). Il livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di sei mesi;

– disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di contaminazione visiva), misurata con una prova di compostaggio su scala pilota (En 14045).

Campioni del materiale di prova sono compostati insieme con rifiuti organici per tre mesi. Alla fine il compost viene vagliato con un setaccio avente fori del diametro di 2 mm. La massa dei residui del materiale di prova con dimensioni > 2 mm deve essere inferiore al 10% della massa iniziale. Il superamento del test di disintegrabilità è condizione necessaria (ma non sufficiente) per la dichiarazione di compostabilità di una plastica: se una plastica non si disintegra nelle condizioni previste dalla norma non è sicuramente compostabile;

– assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio, verificata con una prova di compostaggio su scala pilota;

– bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante). Una prova di crescita di piante (test OECD 208 modificato) è eseguita su campioni di compost ove è avvenuta la degradazione del materiale di prova. Non si deve evidenziare alcuna differenza con un compost di controllo3 .

La norma En 13432 è una norma armonizzata, riportata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, che pertanto fornisce presunzione di conformità, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva Ce/94/62, con i requisiti essenziali ivi definiti.

28. Recentemente, alla norma En 13432 si è aggiunta la norma europea En 14995 "Materie plastiche – Valutazione della compostabilità – Schema di prova e specificazioni". Questa norma specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della recuperabilità organica e compostabilità dei materiali plastici diversi dagli imballaggi per i quali viene fatto specifico rimando alla En 13432.

La norma europea En 14995 definisce caratteristiche (biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetti sul processo di trattamento biologico, effetti sulla qualità del compost) del tutto identiche a quelle fissate dalla norma En 13432. La norma è stata adottata in Italia con la denominazione Uni En 14995.

 

d) la consulenza tecnica dell'Istituto superiore di sanità

29. Nella sua consulenza tecnica su incarico dell'Autorità4 , l'Iss ha evidenziato che la decisione della Commissione europea 2001/524/Ce del 28 giugno 2001, relativa alla pubblicazione dei riferimenti di alcune norme tecniche En tra le quali la En 13432/2000 ("Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione-schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi"), nell'ambito dell'attuazione della direttiva europea 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, recita — alla nota 3 — che "se un imballaggio viene fabbricato per un determinato prodotto, nel rispetto di una norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si presume che esso soddisfi tutti i requisiti essenziali definiti dalla direttiva europea 94/62/Ce, oggetto della norma armonizzata"; nello specifico, la nota 13 della medesima decisione 2001/524/Ce riporta che la norma armonizzata En 13432 "paia soddisfare pienamente i requisiti essenziali della direttiva europea 94/62/Ce come indicato nell'allegato II, punto 3, lettere c) e d)" per quanto attiene gli imballaggi recuperabili sotto forma di compost e gli imballaggi biodegradabili, rispettivamente.

Ai sensi della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 — che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione — viene definita "norma" "una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria"5 , ma riveste carattere puramente volontario, e che appartiene ad una categoria specifica qualora venga messa a disposizione del pubblico previa adozione da parte di un un'organizzazione internazionale di normalizzazione (Iso); di un organismo europeo di normalizzazione (Cen); di un organismo nazionale di normalizzazione (in Italia Uni). La corretta applicazione delle norme tecniche armonizzate costituisce "presunzione di conformità" al rispetto dei requisiti essenziali delle rispettive direttive Ce, in genere.

30. Quindi, per un produttore, rispettare una norma armonizzata per la fabbricazione di un determinato prodotto significa godere della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva ma, in quanto norma volontaria, il produttore può applicare qualsiasi altra norma o addirittura una sua specifica interna per produrre un prodotto; tuttavia egli è tenuto a dimostrarne e dichiararne la conformità ai requisiti essenziali stabiliti nelle direttive comunitarie di riferimento.

A tal proposito la direttiva 94/62/Ce alla lettera c) dell'allegato II definisce che "i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti". Sempre nel suddetto allegato alla lettera d), viene definito che "i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione, fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua".

31. L'Iss sottolinea che il termine "biodegradabilità" è oggi molto diffuso anche per i problemi di natura ambientale della società, tuttavia la problematica relativa ai concetti di biodegradabilità, di "sufficiente biodegradabilità" e anche di "compostabilità" relativamente alle materie plastiche, alle materie plastiche additivate e ai biopolimeri non è priva di complessità, in termini semantici e di estensioni temporali.

In senso lato, la biodegradabilità è una qualità intrinseca di alcuni materiali, per la quale essi si trasformano in anidride carbonica, acqua e biomassa cellulare in ragione di un processo naturale di decomposizione organica, in quanto è la natura stessa a essere protagonista di questo processo.

Una sostanza, infatti, si "biodegrada" nel momento in cui comincia quella azione di decomposizione, propria delle sostanze organiche, per mezzo dei microrganismi presenti in natura atti a quest'attività in qualsiasi condizione tale sostanza si venga a trovare.

Questo è il processo biologico che subiscono, quindi, tutte le sostanze organiche presenti in natura con un tempo non determinato, nel senso che l'arco temporale della biodegradazione è strettamente connesso a fattori quali temperatura, umidità, ossigenazione, concentrazione e tipologia di microrganismi, che la sostanza incontra nel suo iter di biodegradazione con differenti esiti: in presenza di ossigeno si ottiene, infatti, biossido di carbonio, acqua e biomassa mentre in sua assenza si ottiene biossido di carbonio, metano e biomassa.

32. La possibilità di "controllare" artificialmente tali parametri, mantenendoli per esempio costanti, permette di aumentare artificialmente la resa della biodegradazione, intesa nel senso della velocità della decomposizione. Questa "condizione" può essere definita "compostabilità", ovvero la possibilità di aumentare la velocità della degradazione biologica in regime di condizioni controllate che possono ottenersi, ovviamente, in apposite strutture destinate a tale funzione.

33. Per pervenire ad una definizione di biodegradabilità e compostabilità, l'Iss osserva che gli standard di riferimento che consentono di definire una materia plastica come biodegradabile e/o compostabile sono determinati dalla norma tecnica Uni En 13432, relativa ai soli imballaggi, dalla Uni En 14955 relativa alle materie plastiche, che riguarda la "valutazione della compostabilità-schema di prova e specificazioni", dalla Iso 17088 "Specification for compostable plastics". I tre standard citati sono equivalenti dal punto di vista del contenuto tecnico.

34. La norma Uni En 13432 nasce da un mandato specifico della Commissione europea al Cen nell'ambito della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi emanata "al fine di ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio sull'ambiente e per evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza è necessario definire i requisiti essenziali attinenti alla composizione e alla natura riutilizzabile, recuperabile e riciclabile degli imballaggi".

La suddetta norma è stata pubblicata dal Cen nel settembre 2000 ed è divenuta norma europea armonizzata nel 2001; quindi è essa che stabilisce i "requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione", fissando gli schemi di prova e i criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

Lo standard Uni En 13432 è stato, pertanto, elaborato per definire i materiali compatibili con il compostaggio industriale; il compostaggio domestico è infatti un processo ben differente in quanto le sue condizioni sono significativamente diverse rispetto a quelle di un processo municipale/industriale.

In sintesi, per rispettare le condizioni di cui alla norma Uni En 13432, un imballaggio deve contenere materiali inorganici in misura non superiore al 50%, non superare una certa quantità di metalli pesanti, deve essere biodegradabile6 , deve disintegrarsi7 , non deve influenzare negativamente la qualità finale del compost. La biodegradabilità, tuttavia, è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per dimostrare la compostabilità. In realtà il termine compostabile dovrebbe essere applicato al prodotto finale nel suo insieme (e non al solo additivo), perché è questo che viene effettivamente introdotto negli impianti di compostaggio.

35. Un prodotto compostabile è quello che risulta compatibile con il processo di compostaggio che è un processo industriale di biodegradazione accelerata dei rifiuti organici solidi da raccolta differenziata, con la produzione di un substrato stabilizzato, ovvero il compost, utilizzato come ammendante per il suolo nel settore agricolo e florovivaistico.

La compostabilità significa che il prodotto si biodegrada, non rilascia sostanze tossiche nel compost e non ha effetti negativi sul processo stesso.

La biodegradabilità, la disintegrazione durante il trattamento biologico, l'assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio e sulla qualità del compost risultante sono, pertanto, le caratteristiche fondamentali perché un materiale plastico possa essere ritenuto, quindi, a tutti gli effetti compostabile.

36. Tuttavia, una plastica biodegradabile può risultare non compostabile per i seguenti motivi: natura e struttura della catena polimerica e relativo spessore e la disintegrazione deve essere abbastanza veloce. Infatti se il manufatto è troppo spesso, non riesce a disintegrarsi in tempi compatibili con il processo di compostaggio ed è quindi un oggetto contaminante del compost finale.

37. Occorre, quindi, effettuare una netta distinzione tra le definizioni "biodegradabile", "compostabile", "compostabile in strutture di trattamento aerobico municipali o industriali".

In particolare per "plastica biodegradabile" si deve intendere un tipo di materiale che si biodegrada ovunque come un qualsiasi materiale organico naturale; per "plastica compostabile" si deve intendere un tipo di materiale che si biodegrada un pò più velocemente e in condizioni controllate, ma senza l'impiego di alte temperature; per "compostabile in strutture di trattamento aerobico municipali o industriali" si deve intendere un tipo di materiale che si biodegrada molto velocemente in condizioni specifiche e in strutture atte ad aumentare la velocità della degradazione.

38. L'Iss sottolinea poi che la biodegradazione delle plastiche risulta essere utile quando la velocità di smaltimento mediante biodegradazione è sufficientemente veloce e risulta corrispondente alla velocità di generazione dei rifiuti plastici. Una bassa velocità di biodegradazione rispetto alla corrispondente velocità di produzione dei rifiuti plastici comporta l'accumulo degli stessi e rende la biodegradazione inutile da un punto di vista sociale.

Per questo motivo, eventuali dichiarazioni di biodegradabilità associate a manufatti plastici devono fare riferimento a standard che definiscano il termine, le condizioni e anche i tempi, all'interno di un contesto di recupero del rifiuto plastico. In mancanza di standard, il concetto di biodegradabilità non soltanto è aleatorio, ma fondamentalmente fuorviante. Un prodotto detto "biodegradabile", sulla base di considerazioni non condivise e non operative dal punto di vista del recupero dei rifiuti, può essere fuorviante perché induce a far credere che i prodotti "biodegradabili" siano positivi per l'ambiente, quando tale caratteristica non è risulta in realtà provata e per quanto sia generalmente condiviso che la biodegradabilità è una qualità dei materiali per la quale essi si trasformano in anidride carbonica, acqua e biomassa cellulare, in ragione di un processo naturale di decomposizione organica.

La definizione tecnica di biodegradabilità non è del tutto univoca. Ad esempio, a parità di arco temporale (sei mesi) un materiale può essere biodegradabile in base agli standard Astm — ad opera quindi dell'Istituto di normazione tecnica nord americano — (per i quali il livello di biodegradabilità ritenuto accettabile è pari al 60% della massa), ma non esserlo in base agli standard europei di cui alla norma Uni En 13432 (livello di accettabilità pari al 90%), che appaiono differire per i diversi livelli di accettabilità dei risultati, pur raggiunti con analoghi criteri e standard.

39. Nel merito del caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità, ed alla luce della documentazione fornita all'Istituto, l'Iss ha osservato che le materie plastiche in questione, additivate con ECM, sono soggette a biodegradazione. Tuttavia, come dichiarato dal produttore stesso8 "il concetto di base è che la biodegradabilità è un processo naturale che si verifica in tutto il mondo ma a varie velocità dovute a varie condizioni. Le materie plastiche con l'additivo ECM si comportano come ramoscelli o tronchi d'albero". Per questo il produttore stesso non garantisce nessun tempo effettivo, in quanto il tempo di biodegradazione dipende dagli stessi fattori da cui dipende la biodegradabilità del legno e di molti altri materiali organici presenti sulla terra, ma afferma che la cornice temporale per la totale biodegradabilità si estende tra i nove mesi e i cinque anni. In specifiche condizioni di compostaggio dove vengono utilizzati spray acceleranti, il produttore dichiara che alcuni clienti hanno segnalato la biodegradabilità in appena un paio di mesi. Inoltre dichiara che, in riferimento alle più usuali e commerciali condizioni di compostaggio che usano processi ad alte temperature, il tempo medio di biodegradabilità dei manufatti additivati con ECM è di circa un anno.

40. Infatti dai documenti allegati relativi alle prove sperimentali sull'accertamento esclusivo della biodegradabilità, in termini di produzione di biossido di carbonio in relazione alla sostanza standard di riferimento (cellulosa Avicel), commissionate nel 2008 dalla (...) Sas alla Ssccp e alla Csi sui vari manufatti plastici additivati con l'1% di ECM, emergono percentuali differenti di biodegradazione, nei tempi richiesti dagli schemi di prova della norma Iso 14855 utilizzata, norma che descrive esclusivamente la metodologia per la misurazione della biodegradabilità senza entrare nel merito della "qualità della biodegradabilità".

A seconda della tipologia del manufatto le percentuali medie di biodegradazione ottenute dopo 90 giorni risultavano, in sintesi, essere le seguenti: il manufatto "film arancione" in polipropilene del 4,8%, il manufatto "filo" in polivinilcloruro del 50,09%, la "bottiglia" in polietilenterftalato del 4,95% (come certificato dalla SSCCP); gli shopper in polietilene degradano del 3,9%; i contenitori di poliestere del 5,1% e il solo additivo ECM del 74% (come certificato nei rapporti di prova elaborati dalla Csi) con commento conclusivo che "l'aggiunta dell'additivo ECM ai manufatti sembra apportare un effetto positivo sulla biodegradabilità".

Inoltre, sempre relativamente alla sola valutazione della biodegradabilità, commissionata nel marzo 2000 alla Ows Inc dalla ECM BioFilms Inc per quanto riguarda il manufatto denominato "40-gal trash bags" e misurata sempre tramite produzione di CO2 secondo il Test Astm D5338/98 utilizzato (equivalente alla norma Cen 261085 e alla Iso 14855), la percentuale risulta pari al 5,2% dopo 45 giorni senza valutazioni aggiuntive relative alla rottura fisica del campione in analisi.

41. Dall'attività sperimentale commissionata nel dicembre 2007 dalla (...) all'Università Federico II di Napoli, e condotta nel 2008 per la verifica della conformità alla direttiva 94/62/Ce degli shopper contenenti l'1% di ECM in termini di biodegradabilità, proprietà termiche e meccaniche nonché in termini di riciclabilità degli stessi, la stessa Università, nelle relazioni tecniche prodotte, conclude che detti manufatti risultano conformi alla sopracitata direttiva.

Tuttavia, se la relazione relativa alla parte delle proprietà meccaniche e alla possibile riciclabilità dei manufatti, è corredata di grafici tecnici e se ne può verificare il dato analitico, per quanto attiene la biodegradabilità eseguita in accordo con il protocollo Iso 14855, non ci sono dati e tempi specificati e verificabili9 .

42. La prova di disintegrazione degli shopper additivati con ECM è stata condotta esclusivamente dal Consorzio italiano dompostatori (Cic) presso l'impianto (...)-Vimercate (MI) nel periodo ottobre 2008-gennaio 2009 e riportata nell'allegato 8 della documentazione agli atti. L'Iss osserva che tale allegato si compone di parti in fotocopia di pessima qualità, non risulta del tutto comprensibile nel suo contenuto, è privo di firma in calce e non ne risulta chiara la committenza.

La disintegrabilità intesa come frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale deve essere misurata con una prova di compostaggio su scala pilota, secondo la norma En 14045, equivalente, tuttavia ad una prova condotta in una struttura di trattamento in scala reale, come dispone la norma Uni En 13432. Nell'allegato 8 il Cic dichiara che il test è stato eseguito secondo un protocollo operativo elaborato dallo stesso Cic ad "implementazione degli standard europei Uni En 13432 e Uni En 14045". Il Cic dichiara che "tale protocollo ha acquisito le indicazioni previste dall'Uni En 13432 implementandole con un test su scala reale a mimesi di quanto avviene negli impianti di compostaggio di taglia industriale e simulando il più possibile le condizioni reali" e a valle di detta prova gli shopper sottoposti al test sono risultati non essere compatibili con un processo di compostaggio municipale-industriale poiché il loro grado di disintegrazione è risultato nullo.

43. Ne emerge, pertanto, l'oggettiva difficoltà scientifica ad interpretare la norma circa la certificabilità della "biodegradabilità" e "compostabilità" degli imballaggi plastici, dato che i principali test per determinare la biodegradabilità e la compostabilità delle materie plastiche si svolgono in condizioni controllate di compostaggio (Uni En 14855 e Uni En 13432) e pertanto il concetto di biodegradabilità a questo punto diventa sinonimo di velocità di biodegradazione e sembrerebbe dover coincidere con il tempo di compostabilità previsto in un processo di compostaggio industriale.

44. L'Iss rammenta quindi la propria attività sin dal 1990 in materia di biodegradabilità relativamente ai sacchetti di plastica per asporto merci, e la metodologia proposta10 ed il fatto che gli studi facevano emergere la necessità di fissare comunque una percentuale di biodegradazione in un tempo accettabile predefinito.

L'Iss pertanto ritiene che sia necessario mantenere distinti i concetti di biodegradabilità e di compostabilità e poter "graduare" la biodegradabilità, indicando valori di percentuali differenti da raggiungere in tempi comunque prestabiliti. A titolo di esempio, l'Iss prospetta la possibilità di identificare più gradi o fasce di biodegradabilità da certificare, come "facilmente biodegradabile" (un manufatto che si biodegrada al 90% rispetto ad un materiale di riferimento, in un arco temporale di sei mesi. v.i. norma Uni En 13432), "mediamente biodegradabile" (un manufatto che si biodegrada al 90% rispetto ad un materiale di riferimento, in un arco temporale di dodici mesi), "scarsamente biodegradabile" (un manufatto che si biodegrada al 50% rispetto ad un materiale di riferimento, in un arco temporale di trentasei mesi, rispecchiando sommariamente, quindi, i processi biodegradativi di alcuni materiali di origine naturale).

Secondo l'Iss, la norma Uni En 13432, nella nota del punto 5, ne tiene conto e dispone "che non è necessario che la biodegradazione del materiale di imballaggio o dell'imballaggio sia completata entro la fine del trattamento biologico in impianti tecnici ma può essere completata successivamente durante l'utilizzo del compost prodotto", vale a dire che se il compost prodotto da materiale plastico rispetta i parametri di "fitotossicità e la caratteristica di disintegrazione", l'azione biodegradativa può proseguire laddove detto compost viene impiegato ed esso va considerato quindi conforme.

45. L'Iss, nel caso specifico posto alla sua attenzione dall'Autorità, osserva:

a) Per quanto attiene alla verifica delle asserite caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità delle materie plastiche trattate con l'additivo chimico ECM11 contenute nei messaggi in ontestazione, con i richiami alla direttiva 94/62/Ce, alle certificazioni ed alle normative Uni En 13432 e Uni En 14995, l'Iss ritiene fondamentale e necessario mantenere distinti i concetti di "biodegradabilità" e "compostabilità". La biodegradabilità è un requisito necessario, ma non sufficiente affinché un manufatto sia compostabile, mentre un manufatto può essere considerato compostabile per il solo fatto di disintegrarsi in modo tale da non ostacolare il processo di compostaggio stesso, ma non necessariamente tale fenomeno comporta la biodegradazione totale o comunque ad alte percentuali, del manufatto stesso, in termini di produzioni di biossido di carbonio, acqua e biomassa (vedi definizione norma Uni En 13432). L'Iss ritiene quindi che le materie plastiche additivate con ECM, in base alla documentazione fornita a riguardo, non risultano compatibili con il processo di compostaggio in quanto non subiscono idoneo fenomeno di disintegrazione, come richiede la sopracitata norma.

Per quanto riguarda la biodegradabilità di detti manufatti additivati con ECM essi risultano biodegradabili in percentuali variabili, in funzione del tipo di polimero di base, ma in tempi piuttosto lunghi che sulla base delle ipotetiche fasce di biodegradabilità proposte dall'Iss andrebbero a ricadere nella fascia "scarsamente biodegradabili".

b) Per quanto attiene alla correttezza del raffronto operato tra i manufatti prodotti con l'additivo chimico ECM e le bioplastiche "Mater-Bi" con specifico riferimento alle caratteristiche elencate nella tabella comparativa presente sul sito internet (omissis) (Biodegradazione, Riciclo, Proprietà, Performance, Processo, Ambiente, Profitti) e nella circolare informativa inviata da (...), l'Iss non ritiene di propria pertinenza poter valutare la veridicità della tabella comparativa che mette a confronto l'ECM con plastiche oxo-degradabili e bioplastiche, tabella che oltre alla caratteristica di biodegradazione, confronta altre caratteristiche come "riciclo, proprietà, performance, processo, ambiente e profitti" di cui vengono riportate certificazioni ed affermazioni di periti e di produttori stessi di tali materiali posti in comparazione, affermazioni alle quali l'Iss non può esimersi di prestare credibilità. Né può essere effettuata una valutazione scientifica sulla base di divulgazioni e impressioni dei consumatori, allegate nella documentazione agli atti, che sperimentano gli usi dei diversi sacchetti soprattutto in condizioni di compostaggio domestico con risultati e giudizi soggettivi, più o meno soddisfacenti e/o deludenti in base alla resa di tali imballaggi. L'Iss tuttavia ritiene doveroso, ai fini di una corretta informazione, che il produttore specifichi chiaramente la tipologia del manufatto, il suo corretto uso e ciclo di vita, l'esatta funzione e le corrette modalità del suo successivo e/o definitivo smaltimento.

c) Per quanto attiene l'importanza di ogni altro elemento inerente le caratteristiche trattate con l'additivo ECM utile in relazione alla valutazione del contenuto dei messaggi pubblicitari oggetto del procedimento istruttorio, l'Iss ritiene che sarebbe dovere primario dell'industria fornire dati trasparenti e supportati da basi scientifiche tali da garantire che i prodotti rispondano ai requisiti delle diverse opzioni di gestione dei rifiuti a fine vita, inclusi, il compostaggio, il compostaggio domestico, la degradazione nel suolo e/o nell'acqua (per cui a tutt'oggi non esistono a livello europeo norme tecniche sulla compostabilità domestica o sulla biodegradabilità nel suolo) congiuntamente alla percentuale di degradabilità e/o biodegradabilità per indirizzare, in maniera chiara, comprensibile ed inequivocabile, i giusti comportamenti dei consumatori.

 

3) Le argomentazioni delle parti

 

i) Le memorie di (...)

46. Nelle sue osservazioni sulla consulenza tecnica dell'Iss, pervenuta in data 8 novembre 2010, e nella sua memoria pervenuta in data 29 novembre 2010, (...) ha affermato quanto segue.

In primo luogo, l'Iss avrebbe riconosciuto che le materie plastiche additivate con ECM non risultano compatibili con il processo di compostaggio in quanto non subiscono idoneo fenomeno di disintegrazione come richiede la norma (Uni En 13432). Inoltre ne emergerebbe che i manufatti additivati con ECM risultano biodegradabili in percentuali variabili, in funzione del polimero di base, ma in tempi piuttosto lunghi che andrebbero a ricadere nella fascia "scarsamente biodegradabile" e dalla stessa documentazione prodotta dalla (...) i prodotti additivati con ECM risultano biodegradati, in percentuali del tutto risibili12 , tenuto conto che sia i waste bag sia gli shopper sono sacchetti per la raccolta differenziata dell'umido destinati ad essere avviati ad impianti di compostaggio industriale prodotti con PE (Polietilene), cui viene aggiunto l'additivo ECM. Ciò dimostrerebbe il carattere ingannevole delle affermazioni di (...) secondo cui un "prodotto plastico contenente almeno l'1% di additivo ECM risulterà essere completamente biodegradabile".

47. Con riguardo alle asserite caratteristiche di conformità alla direttiva 94/62/Ce, l'Iss sosterrebbe che solo il rispetto delle severe condizioni di cui alle norme tecniche, quali la En 13432 (e la corrispondente norma Uni En 13432, nell'ambito della quale è prevista, tra le altre condizioni, la biodegradabilità del 90% del manufatto in un tempo massimo di sei mesi) rappresenta una presunzione di conformità alla normativa. In caso contrario l'industria può dimostrare aliunde la conformità alla normativa, ma sul punto la documentazione scientifica fornita da (...) apparirebbe priva di valore.

Con riguardo infine alle asserite caratteristiche di conformità alle norme tecniche, l'Iss evidenzierebbe che i concetti di "biodegradabilità" e "compostabilità" sono privi di significato se non vengono ancorati a precisi parametri quantitativi e l'Iss confermerebbe che la norma Iso 14855 — a cui sarebbero conformi i prodotti trattati con ECM secondo la comunicazione promozionale di (...) -descrive esclusivamente la metodologia per la misurazione della biodegradabilità senza entrare nel merito della qualità della biodegradabilità, il che renderebbe manifesta la scorrettezza ed ingannevolezza del messaggio, incluso il "Chiarimento Legale" pubblicato sul sito internet di (...) in cui si afferma che la norma Uni En Iso 14855 deve ritenersi equivalente alla norma Uni En 13432 che, come invece confermerebbe l'Iss, non stabilisce una procedura ma gli standard di riferimento che consentono di definire una materia plastica come biodegradabile e/o compostabile. Lo stesso Iss sottolineerebbe come dichiarazioni di biodegradabilità associate a manufatti plastici devono fare riferimento a standard che definiscano il termine, le condizioni e anche i tempi, all'interno di un contesto di recupero del rifiuto plastico, posto che, in mancanza di standard, il concetto di biodegradabilità sarebbe aleatorio e fuorviante.

Risulterebbe dunque ingannevole tentare di far passare come biodegradabili e compostabili13 manufatti che non sono compostabili e sono solo "scarsamente biodegradabili", a maggior ragione quando ciò viene fatto appositamente e deliberatamente "ai fini della partecipazione a gare d'appalto indette dagli enti pubblici" (cosi il "Chiarimento Tecnico" per la fornitura di manufatti destinati ad essere introdotti in contesti di recupero del rifiuto plastico che esigono la conformità agli specifici standard di compostabilità e biodegradabilità previsti dalla normativa di settore.

48. Le stesse considerazioni, secondo (...), varrebbero per la comparazione effettuata da (...) con le bioplastiche nella tabella comparativa, nonché da (...) nella sua lettera inviata alle amministrazioni pubbliche. Nella sua tabella comparativa, infatti, (...) affermerebbe che i prodotti trattati con ECM sarebbero "100% biodegradabili" al contrario di prodotti come il Mater-Bi di (...). L'Iss, pur non pronunciandosi a riguardo, riterrebbe invece doveroso ai fini di una corretta informazione che il produttore specifichi chiaramente la tipologia del manufatto, il suo corretto uso e ciclo di vita, l'esatta funzione e le corrette modalità del suo successivo e/o definitivo smaltimento, da cui deriverebbe l'incapacità della tabella comparativa di (...) di fornire un confronto pertinente tra le caratteristiche di prodotti concepiti per diverse modalità di smaltimento.

 

ii) Le memorie di (...)

49. Con le sue memorie pervenute in data 21 luglio e 29 novembre 2010 e con le sue osservazioni sulla consulenza tecnica dell'Iss, (...) ha sostenuto quanto segue.

La direttiva n. 94/62/Ce non contiene alcuna nozione o definizione tecnico-giuridica (unica vincolante) né della biodegradabilità, né della compostabilità, come si ricava dalla lettura degli articoli 3, 6, 7, 9 e 10 (questi ultimi demandano tali definizioni alle pertinenti norme armonizzate); in particolare, l'articolo 9 della direttiva precisa inequivocabilmente che la rispondenza a determinate norme fa presumere il rispetto della direttiva e non afferma affatto che la direttiva è rispettata se sono rispettate le norme tecniche.

(...) sottolinea poi, in merito alle norme Uni En, che la direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 distingue tra "regole tecniche" e "norme", definendo le prime una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione e le seconde "una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligato". La Commissione Ce ha elaborato e predisposto una guida14 relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche, da cui deriva (pp. 20 e segg.) la non obbligatorietà del rispetto della norma. Non sarebbe quindi corretto affermare che un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui alla norma En 13432 non è conforme alla direttiva 94/62/Ce o al Codice dell'ambiente. Pertanto, si possono affermare:

– da un lato, l'assoluta equivalenza tra la metodologia prevista dalle varie norme En 13432, En 14995 e Iso 17088;

– dall'altro, che la metodologia utilizzata dalla norma Uni En 13432 è basata sull'applicazione della metodologia dello standard Uni En Iso 14855, difatti incorporata nel predetto schema di procedimento (tale è la norma tecnica);

– che la norma Uni En Iso 14855 si riferisce e si intitola testualmente come segue (si legge nel sito dell'Uni): "Determinazione della biodegradabilità aerobica ultima in condizioni di compostaggio controllate"; misurando quindi la biodegradabilità;

– da ultimo, la norma En 13432 in sede di prima stesura riportava dei parametri, poi inopinatamente ed ingiustificatamente variati e in certe parti invertiti, ai quali l'ECM era conforme.

50. Anche da un punto di vista puramente scientifico, sarebbe errato sostenere che la definizione di "biodegradabilità" e di "compostabilità" sono quelle previste dalla norma En 13432 e che tale norma nulla ha a che vedere con la Iso 14855, poiché la En 13432 non ha alcun valore normativo né è obbligatoria, a quanto dicono le Comunità Europee. Scientificamente la biodegradabilità si definisce come attitudine di una sostanza organica a decomporsi per azione di processi biologici, con velocità e completezza variabili e un polimero è biodegradabile se viene completamente trasformato in anidride carbonica e acqua. Compostabile, invece, vuoi dire che non lascia residui evidenti quando viene compostato, ovvero si disgrega in particelle minute, senza però essere completamente trasformato in anidride carbonica e acqua. Tali definizioni si ritrovano peraltro anche sul sito di (...). Inoltre, lo standard Iso 14855 indica la metodologia con la quale si può definire "biodegradabile" un manufatto in plastica e che tale metodologia viene utilizzata anche dalla En 13432; si tratta quindi del sistema con il quale si determina la degradabilità della plastica.

51. Per quanto concerne la tabella comparativa oggetto di contestazione nell'avvio del procedimento (che costituirebbe la traduzione in italiano della tabella pubblicata in inglese dalla società produttrice ECM sul proprio sito), le affermazioni in essa sarebbero comprovate dalla documentazione scientifica allegata alle memorie, e proveniente da laboratori e operatori terzi, mentre le affermazioni relative al MaterBi sono, in massima parte, provenienti dalla stessa (...)15 . In merito alle affermazioni contenute nel messaggio su "proprietà", "performance" e "processo", esse sarebbero suffragate da quanto riportato sul suo sito internet dalla (...) Srl16 , società che è partner industriale di (...) e nei cui impianti sarebbe stato originariamente sviluppato il prodotto MaterBi.

52. (...) in sintesi ritiene che:

a) l'affermazione di (...), nella sua memoria conclusiva, circa la non compostabilità dell'ECM è fondata sull'applicazione della norma En 13432, ma giuridicamente parlando tale norma nulla ha a che vedere con il concetto di compost, di compostaggio e di compostabilità;

b) indubbiamente i prodotti additivati con ECM sono biodegradabili, ed il processo di biodegradazione, una volta iniziato, prosegue fino al suo completamento, ossia con il raggiungimento dell'integrale biodegradazione;

c) l'affermazione relativa alla conformità alla direttiva 94/62 tramite il rispetto della norma En 13432 è errata, mentre la conformità dell'additivo ECM a tale direttiva è dimostrata dalla copiosa produzione scientifica in atti;

d) è errato affermare che i concetti di biodegradabilità e compostabilità sono privi di significato se non vengono ancorati a precisi parametri quantitativi, che sarebbero identificati dalla norma Uni En 13432; l'assunto sarebbe errato perché esiste un preciso concetto e definizione giuridica di entrambi tali termini, concetto e definizione che non fissano nel modo più assoluto parametri quantitativi. Non sarebbe quindi possibile poter interpretare una norma giuridica, che è per definizione cogente e vincolante, con una norma tecnica che invece per definizione non ha natura né valore giuridico e non ha carattere vincolante.

50. Riguardo alla consulenza dell'Iss, (...) osserva anzitutto che l'Istituto farebbe riferimento alla metodologia di cui alla norma En 13432, pur dopo aver affermato che si tratta di norma di applicazione volontaria e non obbligatoria.

(...) sostiene comunque che la consulenza riconoscerebbe e confermerebbe che le plastiche additivate con ECM sono sicuramente soggette a biodegradazione (anche se in percentuali variabili a seconda dei manufatti, tra il 4,8% e il 50,09%, come risulta dai test eseguiti con riferimento temporale a 90 giorni) e confermerebbe confermata la validità scientifica dei test effettuati da (...), sollevando invece dubbi sui test riportati da (...) nella sua segnalazione all'Autorità.

Riguardo al suggerimento dell'Iss di tre differenti soglie di biodegradabilità, (...) ritiene che tale affermazione sia da riferirsi anzitutto riferirsi alla "biodegradabilità in condizioni controllate di compostaggio", e non alla biodegradabilità in quanto tale, poiché lo stesso Iss precisa che le uniche norme esistenti, pur essendo norme di osservanza volontaria, si riferiscono solo a tale preciso ambito. Ciò però non esaurisce affatto né il concetto di biodegradabilità, né l'utilizzo dell'additivo ECM, poiché i sacchetti per utilizzo di rifiuti umidi in compostaggio, a cui si riferiscono il caso in oggetto e la segnalazione di (...), non sono l'unico utilizzo delle plastiche: il mercato di riferimento sarebbe invece quello degli additivi che rendono in genere le plastiche biodegradabili.

In merito alla conclusione per cui i manufatti additivati con ECM sono senz'altro biodegradabili, pur se scarsamente, ma non compostabili, (...) ritiene che il termine "scarsamente" sia giustificato da un'ipotesi formulata dall'Istituto stesso, ma che di sola ipotesi si tratta, data la difficoltà di postulare conclusioni certe da un punto di vista scientifico.

Riguardo invece all'affermazione dell'Iss circa la non compostabilità dell'ECM, (...) sostiene che tale affermazione sia giustificata per la non disintegrabilità dei manufatti e tale non disintegrabilità sarebbe "supportata" dal test del Cic, che tuttavia, si presterebbero a varie critiche metodologiche. Inoltre, il termine "compostabilità" non sarebbe affatto sinonimo di "disintegrabilità", ma ha una definizione giuridica nell'articolo 3, n. 9, della direttiva 94/62, ed in particolare nella definizione di "riciclaggio organico", dove si individuano il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), via microrganismi e, in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzati o di metano. L'interramento in discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio organico, per cui se si intende per compostaggio quello che afferma la direttiva 94/62/Ce, ossia la produzione di residui organici stabilizzati e metano, allora anche tale requisito è rispettato. L'Iss avrebbe invece utilizzato un concetto di "compostabilità" che non troverebbe corrispondenza né nella normativa, né nella giurisprudenza17 .

53. (...) osserva poi che la documentazione prodotta da (...) all'Iss si riferisce al MaterBi puro, non essendo però questo il prodotto commercializzato dalla stessa società, bensì prodotti realizzati additivando e miscelando il MaterBi. Inoltre, dalla stessa si evincerebbe che i manufatti plastici realizzati con il Mater-Bi non sono compatibili con il flusso di riciclaggio.

54. In merito alla circolare pubblicitaria inviata da (...), (...) precisa che la stessa, relativa all'additivo ECM, è integralmente riferibile a (...), in quanto i distributori della stessa non possono elaborare in proprio messaggi pubblicitari senza il preventivo assenso di (...); peraltro, in tale lettera mancherebbe finanche ogni intento comparativo, essendovi solo l'illustrazione di alcune proprietà tecniche.

 

iii) La memoria di (...)

55. Nella sua memoria pervenuta il 13 luglio 2010, (...) sostiene che le caratteristiche dell'additivo ECM sono state riportate aderendo al contenuto di quanto comunicato alla società da (...), che ha mostrato analisi svolte da quest'ultima e dalla ECM.

In ogni caso, i termini "biodegradabilità" e "compostabilità" non sono giuridicamente definiti da alcuna fonte normativa, ma appartengono alla terminologia scientifica, nota agli addetti ai lavori ma dotata di un certo grado di fluidità in quanto concetti in continua evoluzione quanto all'effettivo contenuto e riferentisi ai biopolimeri che appartengono alle materie plastiche18 .

Sinteticamente, può definirsi "biodegradabilità" il processo in base al quale un polimero viene integralmente trasformato in anidride carbonica ed acqua, mentre si intende per "compostabilità" il fenomeno per il quale un polimero, a seguito del processo di compostaggio, si disgrega in particelle minute.

56. (...) ha altresì sottolineato che, in virtù della sua attività di commercializzazione di polimeri e tecnopolimeri, la concezione ed elaborazione del messaggio in esame non appartiene alla società, bensì alla (...).

57. Per quanto concerne la circolare diffusa dalla società, essa non avrebbe alcun contenuto né denigratorio, né comparativo del prodotto Mater Bi, in quanto (...) si sarebbe limitata ad illustrare le caratteristiche del prodotto, senza nulla aggiungere a quanto ripetutamente dichiarato dalla stessa (...), ossia che detto prodotto non ha resistenza meccanica e si degrada solo in impianti di compostaggio, ad alte temperature e non completamente, da ultimo nell'affermare la conformità del proprio prodotto alla norma En 13432 – versione del 2001 – e non alla norma Iso 14855; la procedura specificata dalla En 13432 prevede infatti che il trattamento avvenga ad alte temperature, come pure i risultati del test a cui è stato sottoposto il MaterBi non lasciano dubbi sul fatto che detto polimero non si degradi completamente. La scarsa resistenza meccanica sarebbe evidente per il fatto stesso che i prodotti per imballaggio realizzati con MaterBi hanno caratteristiche di resistenza simili a quelle della carta e non a quelle della plastica.

Analogamente, per l'additivo ECM (...) si sarebbe limitata ad illustrarne le caratteristiche, senza neanche operare una comparazione, ma limitandosi a precisare che detto prodotto ha caratteristiche diverse dal Mater Bi, usando in particolare l'aggettivo qualificativo "diverso", che si limita ad esprimere una non equivalenza, senza alcun giudizio di valore o qualitativo. Per di più, nella comunicazione in oggetto non vi sarebbe alcun invito ad utilizzare l'ECM in luogo del Mater Bi o a non acquistare lo stesso, ma solo una manifestazione di disponibilità ad illustrare detto additivo ECM qualora il destinatario fosse stato interessato ad approfondire l'argomento. Non è stata dunque effettuata né comparazione, né denigrazione, né altro che possa correttamente definire "ingannevole" o "comparativo" il contenuto della lettera in oggetto, che ha infatti il tenore di una semplice descrizione di caratteristiche e non di un confronto, fermo restando che finanche un confronto basato su dati obiettivi deve ritenersi lecito.

 

iv) La memoria di (...)

58. (...), con comunicazione pervenuta il 12 agosto 2010, si è limitata a specificare che la società nel commercializzare i propri shopper, in conformità con la normativa vigente in materia, indica le caratteristiche del prodotto attendendosi a quanto certificato e documentato, in particolare dalla documentazione inviata all'Autorità.

 

IV. Parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

 

59. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa via internet, in data 30 novembre 2010 è stato richiesto il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto.

Con parere pervenuto in data 14 dicembre 2010, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio pubblicitario in esame risulta ingannevole, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto, sulla base delle seguenti considerazioni:

– con riferimento alle caratteristiche di biodegradabilità e di compostabilità dell'additivo ECM, il messaggio pubblicitario diffuso da (...) via internet fornisce informazioni in modo ambiguo, in quanto, mentre il professionista afferma che se un prodotto plastico contiene almeno l'1% di additivo ECM rispetto al peso "l'intero prodotto risulterà essere completamente biodegradabile"', invece, come sostenuto dall'Istituto superiore di sanità in data 25 ottobre 2010, "i manufatti additivati con ECM risultano biodegradabili in percentuali variabili, in funzione del polimero di base, ma in tempi piuttosto lunghi che andrebbero a ricadere nella fascia scarsamente biodegradabile"; lo stesso dicasi con riferimento alla caratteristica di compostabilità, in quanto, come sostenuto dall'Iss sempre con apposita relazione in data 25 ottobre 2010, "le materie plastiche additivate con ECM non risultano compatibili con il processo di compostaggio in quanto non subiscono idoneo fenomeno di disintegrazione come richiede la ... norma";

– come si ricava dalla documentazione versata in atti, e, in particolare, dalla relazione tecnica dell'Iss, con riferimento alle caratteristiche di conformità alla normativa comunitaria del prodotto pubblicizzato – "per quanto attiene la biodegradabilità, non ci sono dati e tempi specificati e verificabili"— il messaggio pubblicitario in esame fornisce in modo ambiguo le relative informazioni, e lo stesso dicasi riguardo alle caratteristiche di conformità alla normativa tecnica, laddove "per quanto attiene alla biodegradabilità in base alla norma 180 14855 non ci sono dati e tempi specificati e verificabili"; inoltre, la testé citata norma, riferita al prodotto ECM, "descrive esclusivamente la metodologia per la misurazione della biodegradabilità senza entrare nel merito della qualità della biodegradabilità";

– pertanto, il messaggio pubblicitario in esame, in quanto non contiene adeguate informazioni in ordine alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, risulta idoneo ad indurre in errore i soggetti ai quali è rivolto o da esso raggiunti sulle caratteristiche essenziali del prodotto pubblicizzato e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari.

 

V. Valutazioni conclusive

 

60. Oggetto di valutazione sono i claim circa le proprietà dell'additivo ECM di rendere biodegradabili le materie plastiche per i quali viene utilizzato, ed in particolare determinati prodotti plastici, quali i sacchetti per la spesa acquistati dalle imprese operando nella distribuzione di prodotti di consumo.

61. Nella sua consulenza resa all'Autorità, l'Iss ha evidenziato come non esista in sede scientifica una definizione univoca di biodegradabilità, dal momento che trattasi di un processo a cui sono sottoposte tutti i materiali in un arco di tempo più o meno lungo. Né le normative vigenti consentono al momento di individuare con certezza una nozione di biodegradabilità che sia univoca ed alla quale fare riferimento in sede di comunicazioni commerciali.

62. In questa sede, la valutazione dei messaggi pubblicitari, ai sensi del decreto, deve essere svolta in relazione non già alla correttezza scientifica –di difficile determinazione, come evidenziato dall'Iss – bensì al contenuto informativo che gli stessi veicolano ai destinatari dei prodotti a cui si riferiscono i messaggi stessi.

Nel caso specifico, i messaggi non si limitano a descrivere dal punto di vista prettamente tecnicoscientifico le caratteristiche dell'additivo ECM; inoltre, benché gli stessi siano indirizzati direttamente ai produttori di materie plastiche che risultano gli utilizzatori dell'additivo per la produzione di prodotti in plastica, essi – indirettamente – sono rivolti anche agli acquirenti dei prodotti in plastica contenenti l'additivo ECM. Inducono a tale valutazione:

a) il contenuto dei messaggi stessi, ed in particolare quello di (...), con i riferimenti allo smaltimento dei prodotti ed alle normative su imballaggi e rifiuti di imballaggio;

b) il riferimento, nel sito di (...), a bandi di gara da parte di società incaricate dello smaltimento rifiuti per conto di enti pubblici territoriali;

c) la circostanza per cui la caratteristica stessa dell'additivo oggetto dei claim (ossia la biodegradabilità) assume rilevanza solo in funzione dell'utilizzo del prodotto finale in plastica.

63. La decodifica dei messaggi in esame deve tenere conto del fatto che anche per i destinatari diretti degli stessi (ossia gli utilizzatori dell'additivo che sono in primo luogo produttori di materie plastiche), ancorché si tratti di soggetti dotati di specifiche conoscenze settoriali, è difficile comprendere la veridicità o meno dei claim prestazionali dell'additivo, in ragione della complessità delle questioni sottese a tali vanti. Si è, infatti, riscontrato come persino un istituto specializzato e con consolidata esperienza nello studio della materia, quale l'Iss, in assenza di prove di laboratorio, non abbia potuto esprimersi con certezza sull'accuratezza degli studi scientifici addotti a sostegno delle proprietà del prodotto pubblicizzato. A maggior ragione, gli acquirenti del prodotto stesso sono vincolati a fare affidamento alle affermazioni contenute nei messaggi.

63. In tale ottica, si osserva che le caratteristiche vantate riguardano un aspetto di particolare impatto, investendo, come ha evidenziato l'Iss, problematiche di tipo ambientale particolarmente sentite sia dai produttori di materie plastiche, sia dagli acquirenti dei prodotti in plastica, soprattutto quando tali prodotti interessano il processo di smaltimento dei rifiuti, con un notevole impatto potenziale sull'ambiente. Le caratteristiche vantate sono, in tale ottica, di particolare importanza, in quanto tendono a qualificare il manufatto prodotto con l'additivo ECM con una particolare caratteristica, vale a dire un ridotto impatto ambientale nel tempo. Tale caratteristica, proprio per la sua importanza, tende a sua volta ad essere vantata — spesso negli stessi termini ed enfasi — dagli stessi produttori di materie plastiche nei confronti degli utilizzatori finali, siano essi enti pubblici incaricati dello smaltimento dei rifiuti (si veda a riguardo i bandi contenuti nel sito di (...)) oppure società di distribuzione commerciale (acquirenti dei sacchetti shoppers) a diretto contatto con i consumatori finali, anch'essi sempre più sensibile ai claim di tipo ambientale.

Pertanto, i vanti prestazionali dell'ECM, ed in particolare le affermazioni di "biodegradabilità" e "compostabilità", hanno una valenza particolarmente rilevante, essendo volti a qualificare come idonei alla tutela dell'ambiente tutti i prodotti che ne fanno utilizzo.

64. Come ha correttamente osservato l'Iss, i vanti di "biodegradabilità" dei prodotti trattati con ECM devono essere precisi, circostanziati e non generici19 , stante l'assenza di un concetto scientifico e giuridico universalmente condiviso sul significato del termine. L'Iss nella sua consulenza ha infatti evidenziato che il concetto di "biodegradabilità", in quanto tale e senza specificazioni, riguarda un mero processo naturale che investe tutti i materiali ed ha quindi ritenuto auspicabile l'indicazione nelle comunicazioni commerciali da parte delle aziende del settore di condizioni e tempi in cui si verifica la vantata biodegradazione dei materiali plastici. Tale auspicabilità diventa obbligo per l'operatore commerciale che utilizzi il vanto di biodegradabilità con riferimento ad un additivo per prodotti in plastica di ampia diffusione e per i quali eventuali proprietà di accelerata decomposizione e di ridotto impatto ambientale assumono una particolare importanza.

65. Analoghe considerazioni, come emerge anche dalla consulenza dell'Iss, devono svolgersi per il termine "compostabilità", dal momento che lo stesso Istituto chiarisce che per "plastica compostabile" si intende un materiale che si biodegrada più velocemente e in condizioni controllate senza l'utilizzo di alte temperature, mentre si possono definire "compostabili in strutture di trattamento aerobico municipali o industriali" le plastiche che si biodegradano molto velocemente in condizioni ed in strutture specifiche.

Lo stesso Iss, come si è descritto, ha ritenuto "doveroso, ai fini di una corretta informazione", che il produttore dell'additivo specificasse la tipologia del manufatto la cui produzione utilizza l'additivo ECM, il suo corretto uso e ciclo di vita, l'esatta funzione e le corrette modalità del suo smaltimento.

66. La necessità di qualificare biodegradabilità e compostabilità con le informazioni aggiuntive su condizioni e tempi in cui si verificano le prestazioni pubblicizzate diviene maggiormente importante in presenza di affermazioni particolarmente enfatiche, quali quelle presenti sui messaggi in esame ("L'additivo ECM fa sì che Packaging e prodotti plastici siano completamente biodegradabili"; "se un prodotto plastico contiene almeno l'1% di additivo ECM, rispetto al peso, l'intero prodotto risulterà essere completamente biodegradabile"). Infatti, come accennato, gli acquirenti dell'additivo ECM tendenzialmente riversano nei comunicati e messaggi pubblicitari diretti alla propria clientela l'enfasi sulla biodegradabilità dei prodotti trattati con ECM che possono trovare nei messaggi di (...) e degli altri soggetti che commercializzano tale additivo.

67. La relazione di consulenza dell'Iss, al contrario, ha mostrato come, in base alla documentazione esaminata, i manufatti addittivati con ECM risultano biodegradabili in tempi lunghi, facendoli ricadere nella categoria "scarsamente biodegradabili". Ancorché tale categoria sia solo ipotetica e frutto di una mera proposta operativa dell'Iss, essa include i prodotti che risultano biodegradabili in tempi più lunghi rispetto alle altre due categorie individuate dall'Iss.

Ciò fa sì che i messaggi di (...) sul proprio sito, la circolare pubblicitaria diffusa dalla società (...), e le scritte apposte sui sacchetti di plastica venduti dalla società (...) risultino ingannevoli, in quanto l'affermazione di biodegradabilità, se da un lato è ripetutamente enfatizzata ("completamente biodegradabile"), dall'altro non risulta adeguatamente qualificata; ed invero, dati i tempi lunghi per la biodegradazione del materiale plastico additivato con l'ECM, il termine "biodegradabile" è idoneo a far ritenere ai produttori di materie plastiche ed indirettamente agli acquirenti di manufatti trattati con ECM che gli stessi abbiano un impatto ambientale ridotto in ragione della completezza e rapidità della biodegradazione degli stessi.

Analoghe considerazioni devono svolgersi per i riferimenti alla compostabilità, aspetto sul quale la consulenza dell'Iss riporta seri dubbi, in particolare riguardo alla compatibilità dei prodotti con ECM con sistemi compostaggio industriale.

68. Per quanto concerne la comparazione effettuata tra l'additivo ECM e le bioplastiche Mater-Bi, agli atti, anche in ragione di quanto indicato dall'Iss, non vi sono elementi sufficienti per affermarne univocamente la non correttezza. Tuttavia, senza svolgere considerazioni in merito all'esattezza scientifica delle affermazioni comparative contenute nei messaggi — considerazioni che non attengono ai compiti attribuiti all'Autorità – si rileva che anche in sede di comparazione fra prodotti concorrenti, con il chiaro intento di mostrare la superiorità del prodotto reclamizzato, si rende necessaria l'indicazione di informazioni in merito a condizioni e tempi in cui si verificano le prestazioni (in termini di biodegradabilità) a cui la comparazione si riferisce, specificazioni che siano idonee a fornire ai destinatari dei messaggi informazioni utili per comprendere la reale portata dei vanti.

69. Riguardo all'attribuzione della responsabilità delle affermazioni contenute nei messaggi diffusi da (...) e da (...), si osserva che la mera trascrizione di quanto riportato altrove dal distributore dell'additivo ovvero, come nel caso di (...), il controllo di (...) sui contenuti della comunicazione commerciale del sub-distributore esclusivo, non valgono ad escludere la responsabilità dei due professionisti circa le affermazioni contenute negli stessi messaggi. Incombe infatti all'operatore pubblicitario l'obbligo di verificare la correttezza e completezza delle informazioni diffuse nell'ambito della propria attività promozionale, richiedendo se del caso opportune precisazioni al soggetto che fornisce tali informazioni e non limitandosi a riportare pedissequamente quanto indicati da quest'ultimo.

70. Pertanto, i messaggi pubblicitari diffusi da (...), (...) e (...) sono da considerarsi ingannevoli in violazione 2 e 3 del decreto.

 

VI. Quantificazione della sanzione

 

71. Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

72. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 8, comma 13, del decreto: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

73. Nel caso di (...) si tiene conto delle dimensioni dell'impresa, che ha registrato un fatturato pari a 648.000 euro, della diffusione del messaggio, da considerarsi ampia in quanto avvenuta tramite internet. Con riguardo alla durata della violazione, dato che dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa dal marzo 2009 ed è tuttora in diffusione.

Si ritiene pertanto congruo irrogare ad (...) una sanzione pari a 40.000 € (quarantamila euro).

74. Nel caso di (...) si tiene conto delle dimensioni dell'impresa, che ha registrato un fatturato pari a 9,6 milioni di euro, della diffusione del messaggio, da considerarsi ridotta in quanto limitata ad una circolare pubblicitaria inviata ad un solo acquirente potenziale, nonché della durata della violazione, dato che dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa una sola volta nel 2009.

Si ritiene pertanto congruo irrogare ad (...) una sanzione pari a 20.000 € (ventimila euro).

75. Nel caso di (...) si tiene conto delle dimensioni dell'impresa, che ha registrato un fatturato pari a 6,8 milioni di euro, della diffusione del messaggio, da considerarsi ridotta in quanto, come risulta dagli atti, limitata a due sacchetti diffusi nel 2009, nonché della durata della violazione, dato che dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa in un arco di tempo limitato nel 2009.

Si ritiene pertanto congruo irrogare ad (...) una sanzione pari a 20.000 € (ventimila euro).

 

Ritenuto, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che i messaggi pubblicitari in esame risultano ingannevoli in quanto privi delle specificazioni necessarie in merito alle effettive caratteristiche delle proprietà di biodegradabilità delle materie plastiche indotte dall'utilizzo dell'additivo ECM;

 

Delibera

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi da (...) Srl (...) Srl ed (...) Srl costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

b) di irrogare alla società (...) Srl una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € (sessantamila euro) (così nell'originale. In realtà quarantamila — N.d.R.);

c) di irrogare alla società (...) Srl una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro);

d) di irrogare alla società (...) Srl una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b), c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 12, del decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

A tal fine si chiede a (...) Srl, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, di comunicare all'Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) della presente delibera.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Note ufficiali

1.

Doc. n. 45.

2.

Il compostaggio viene utilizzato per la trasformazione in compost di scarti organici, come, ad esempio, la cosiddetta frazione umida dei rifiuti solidi urbani. Il compostaggio industriale avviene attraverso processi industriali che permettono di lavorare grosse quantità (a partire da 20.000 ton./anno) e di accelerare il processo (5-6 mesi per ottenere il compost maturo) e permette un controllo ottimale delle condizioni di processo (umidità, ossigenazione, temperatura, ecc.) e la presenza di eventuali inquinanti nella materia prima (ad esempio, residui di metalli pesanti e inerti vari) o microrganismi patogeni per l'agricoltura viene eliminata rispettivamente tramite trattamenti di ulteriore separazione meccanica e trattamenti biologici. Il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, talora mediante l'utilizzo di una compostiera o composter, un contenitore atto a favorire l'ossigenazione e a conservare il calore durante l'inverno. Con il compostaggio domestico generalmente si ottiene un compost maturo dopo 8-10 mesi.

3.

Altri parametri chimico-fisici che non devono cambiare dopo la degradazione del materiale in studio sono: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K. Ciascuno di questi elementi è necessario per la definizione della compostabilità ma, da solo, non è sufficiente. Ad esempio, un materiale biodegradabile non è necessariamente compostabile perché deve anche disintegrarsi durante un ciclo di compostaggio. D'altra parte, un materiale che si frantuma durante un ciclo di compostaggio in pezzi microscopici che non sono però poi totalmente biodegradabili non è compostabile.

4.

Doc. n. 45.

5.

E che appartenga ad una delle categorie "norma internazionale", "norma europea", "norma nazionale".

6.

Ovvero per almeno il 90% della sua massa deve scomporsi in anidride carbonica, acqua e massa cellulare in un tempo massimo di 6 mesi.

7.

Ovvero per almeno il 90% della sua massa deve frammentarsi in particelle non più grandi di 2 mm, al massimo dopo 12 settimane in condizione di compostaggio.

8.

Allegato I - Presentazione -Aspettativa di vita dei prodotti realizzati con ECM MasterBatch Pellets.

9.

Inoltre, dalla richiesta di preventivo fatta da (...) al Politecnico di Milano e alla della Chelab relativamente alla possibilità di esecuzione dei test Astm D 5511 e Astm D 5209 (per quanto attiene la biodegradabilità in condizioni anaerobiche e aerobiche con fanghi di depurazione, rispettivamente), risulta che entrambi gli enti rispondono di non espletare i test delle norme richieste, ma la Chelab propone di poter eseguire la biodegradabilità in conformità alla norma Iso 14855 e che può eseguire, inoltre, altre analisi previste dalla En 13432 relativamente a "determinazione di residui volatili", di "metalli pesanti e altre sostanze tossiche e pericolose" nonché il "test di disintegrazione".

10.

Ossia il metodo di Sturm modificato, che prevedeva l'accertamento della biodegradabilità in ambiente acquoso aerobico utilizzando quale fonte di microorganismi un fango attivo prelevato da un impianto municipale per il trattamento delle acque fognarie (come in Astm D 5209).

11.

In conformità alla direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e alle certificazioni Astm D 5338/98, Astm D 5209/91, Astm D 5511, Cen 261085, Iso 14855.

12.

Ossia di una percentuale pari al 3,9% dopo 90 giorni per gli stopper in bioetilene.

13.

Nello specifico senso previsto dalle norme in materia di imballaggi e, in primo luogo, dalla direttiva 94/62/Ce.

14.

Direttiva 98/34/Ce: Uno strumento di collaborazione tra le istituzioni e le imprese per assicurare il buon funzionamento del mercato interno. Guida alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, su http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

15.

Ad es., secondo (...), la non biodegradabilità dei film in MaterBi in superficie, sotterrati o in acqua sarebbe affermata da (...) quando sostiene che i propri prodotti sono compostabili, e la definizione di compostabilità esclude appunto il trattamento in superficie, sotto terra o in acqua., mentre per la stessa (...) Mater-Bi non assicurerebbe la biodegradabilità al 100%, ma all'80%, suggerendo anche di evitare lo smaltimento in discarica.

16.

http://www.biobag.com/biobag.html.

17.

(...) cita a riguardo la motivazione della sentenza del Tribunale di Primo Grado Ce, Sez. IV, 10/09/2008 in causa T181/06 (che vedeva quale controparte la Repubblica Italiana), al punto 61, si legge testualmente che "come sottolineato dalla Commissione, l'idea della distruzione è già contenuta nel termine "compostaggio", dato che il compostaggio è un processo naturale di distruzione o di eliminazione dei prodotti organici", nonché la motivazione della sentenza della Corte di Giustizia Ce 01/03/2007 in causa C-176/05, e la motivazione della sentenza del Tar Lombardia – Sez. Brescia, sent. n. 1634 del 30 aprile 2010.

18.

(...) cita un'intervista del luglio 2007 rilasciata Tecnoplast dall'Amministratore Delegato di (...), D.ssa (omissis).

19.

La crescente rilevanza di vanti prestazionali che fanno leva sulle caratteristiche di compatibilità ambientale dei prodotti (c.d. claim ambientali) – in considerazione della accresciuta attenzione verso le problematiche ambientali - e conseguentemente la necessità che detti vanti siano sufficientemente chiari e non ambigui, specifici e non generici, nonché supportati da puntuale evidenza scientifica costituisce oramai un dato acquisito e consolidato. Cfr. inter alia, EC Commission Guidance on the implementation of directive 2005/29/EC on unfair commercial practices, 3 dicembre 2009, (SEC(2009)1666), § 2.5; ICC Advertising and marketing Communication Practice – Consolidated ICC Code – 2006, Chapter E – Environmental Claims in Marketing Communication.

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