News - Editoriali

Roma, 27 gennaio 2011

Si chiama "abolitio criminis" la vera sorpresa del Correttivo rifiuti

Rifiuti

(Paola Ficco)

L’Italia attua la direttiva 2008/98/Ce e lo fa con il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205.

Luci e ombre, come tutte le cose umane. Il testo chiarisce quei “de minimis” che tanto affannano le imprese nel quotidiano (es. il trasporto “occasionale e saltuario”) e il “trasbordo” è citato per la prima volta in modo ufficiale in una legge. Il testo si occupa anche di meduse e poseidonie spiaggiate, consentendone l’interramento e stabilisce che non è raccolta di rifiuti quella degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dopo essere stati dati in comodato d’uso, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l’utilizzo, al comodante.

La P.a. (o suoi delegati o concessionari di reti infrastrutturali) che effettuano attività di sgombero della neve non sono detentori di rifiuti.

L’Albo gestori cambia nella forma e nella sostanza e l’impresa straniera che voglia trasportare rifiuti in, da e verso l’Italia deve essere iscritta all’Albo e dotata di Sistri.

Problemi a volte seri e a volte meno, ma che allocano certezze.

Tra elenchi telefonici, neve, meduse e alghe però non ha trovato posto la precisazione relativa al fatto che le acque di falda emunte, trattate e reimmesse in corpo recettore nel corso della bonifica (cd. “pump and treat”) sono acque di scarico e non sono rifiuti allo stato liquido. Si sarebbe posta fine ad un delirio interpretativo ed amministrativo che penalizza le imprese e confonde i controllori. Era fuori delega? La medusa spiaggiata era, forse, dentro?

Fatti che prima non erano problemi, rischiano di diventarlo. Si pensi a:

  • scomparsa della definizione di “luogo di produzione dei rifiuti”: si creerà qualche imbarazzo in materia di deposito temporaneo;
  • nuove regole sulla miscelazione: ora, con il nuovo Dlgs, l’allegato G viene abrogato e il divieto di miscelazione riguarda rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità presenti nell’allegato I (oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi), dove si aggiunge la nuova caratteristica di pericolosità H15. Però, che questa (sotto il profilo strettamente tecnico) sia una scelta oculata è tutto da dimostrare. Si pensi, infatti, ad un acido e ad una base (entrambi corrosivi, H8) di cui il nuovo testo consente la miscelazione; se le concentrazioni sono elevate, si avrebbe una reazione violenta accompagnata da forte sviluppo di calore, analoga ad uno “scoppio”. E ancora, l’autorizzazione per miscelare sostanze con caratteristiche di pericolo diverse (tra quelle di cui all’allegato I), può essere concessa solo se l’impresa è autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211. Il testo dimentica l’articolo 212, il che si ripercuote pesantemente sulle imprese che trasportano rifiuti allo stato liquido, visto che (molto spesso) l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212 è l’unica di cui siano in possesso. Cosa succederà?
  • arrivano i registri di carico e scarico per chi raccoglie e trasporta rifiuti non pericolosi da se stesso prodotti e, iscritto all’“Albo light”, sceglie di non aderire al Sistri. Ipotizzare una partenza del nuovo obbligo di registro dal 25 dicembre 2010 appare un fuor d’opera, laddove si pensi che costoro hanno facoltà di aderire al Sistri fino a quando il Sistri non è definitivamente operante (ad oggi 1° giugno 2011). Il sistema sta cercando un suo bilanciamento e le fughe in avanti favoriscono solo la “fame di fama” di chi le propina, anche usando strumentalmente Testate tanto autorevoli quanto in buona fede. Del resto, poi, lo stabilisce l’articolo 16, comma 2, del nuovo testo.
  • scompaiono il Cdr e il Cdr-Q, al loro posto arriva il Css, il cui utilizzo ricade pienamente nel campo d’applicazione del Dlgs 133/2005. Il testo non precisa che la norma tecnica nazionale di riferimento è data dalla norma Uni 9903 “Combustibili solidi non minerali ricavati da rifiuti” (da ultimo revisionata nel 2004). Perché lasciare un settore così importante al solito dialogo tra “iniziati”?
  • si risolve il problema della pulizia manutentiva delle reti fognarie, ma non quello delle fosse imhoff;
  • l’Ordinamento si dota di un poderoso apparato di sanzioni amministrative pecuniarie (ma non solo) per contrastare chiunque non sia iscritto al Sistri e non lo utilizzi o lo utilizzi male. Tali sanzioni si applicheranno dal giorno in cui il Sistri diventerà definitivamente operante (ad oggi, 1° giugno 2011).

Le “vecchie” regole su registri e formulari sono state “prorogate” dall’articolo 16, comma 2, al 31 maggio 2011.

Questa proroga attiene, però, solo al regime di tracciabilità e non anche a quello sanzionatorio: con la modifica dell’articolo 258, le “vecchie” sanzioni per registri e formulari non sono state prorogate; semplicemente non ci sono più (sic!).

Tra retroattività dell’abrogazione per le sanzioni penali (“abolitio criminis”) e irretroattività per quelle amministrative (entrambe, comunque, non previste fino al 31 maggio 2011), resta il fatto che, sul punto, il nuovo testo reca più di un profilo di imbarazzo. Il che, ancora una volta, scarica su chi (a vario titolo) applica la norma la necessità di dotarsi di un’acrobatica abilità di lettura. Ancora una volta, in materia di rifiuti, la distanza tra chi legifera e chi opera è abissale.

Tutto questo, almeno nel primo periodo e senza una norma interpretativa, rischia di trasformarsi in un boomerang spaventoso per la garanzia della legalità nella gestione dei rifiuti, minando – proprio sul delicato punto della tracciabilità – quello che agli occhi del “Legislatore” appare un’epoca perenne, come una festa di fate.

 

 

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