Traffico di legname raccolto illegalmente, l’Ue stringe i controlli
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A partire dal 3 marzo 2013 “dovuta diligenza” obbligatoria per gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, e tracciabilità obbligatoria a carico dei commercianti.
Con il regolamento 995/2010/Ue gli operatori dovranno rispettare un “sistema di dovuta diligenza”, fatto di procedure e misure tese ad accertare che non venga violato il divieto di commercializzazione di legno di provenienza illegale, ad integrazione di quanto già previsto dal sistema di “licenze Flegt” istituito dal regolamento 2173/2005/Ce.
Onde evitare oneri eccessivi, la “dovuta diligenza” sarà obbligatoria per i soli operatori che commercializzano per la prima volta il legno sul mercato interno; i commercianti della catena di distribuzione dovranno poi fornire le sole informazioni necessarie ai fini della tracciabilità del legno.
Il nuovo provvedimento non si applica al legno che ha completato il proprio ciclo di vita e sarebbe altrimenti smaltito come rifiuto.
Commercializzazione del legno - Obblighi per gli operatori
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