Associazioni ambientali, legittimazione ad agire a 360°
Territorio
Le associazioni di protezione ambientale individuate con decreto dal Ministero dell'ambiente sono legittimate ad agire in ogni stato e grado del procedimento, esercitando i diritti che sono a capo della persona offesa dal reato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, legge 349/1986 e successive modifiche.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 20 settembre 2010, n. 34220, accogliendo il ricorso presentato da Codaconos contro l'archiviazione degli atti del procedimento in relazione ai reati di cui agli articoli 19 e 30, legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette). Il Gip aveva disposto l'archiviazione degli atti senza portarne a conoscenza il ricorrente, come invece richiesto da Codaconos in quanto legittimata ad agire.
Secondo i Giudici la notifica di archiviazione doveva essere portata a conoscenza dell'associazione quale soggetto predisposto all’esercizio dei diritti attribuiti alla persona offesa dal reato, ex articolo 91, Codice di procedura penale.
Tutela aree protette - Associazioni senza scopo di lucro - Violazione della legge quadro sulle aree protette - Legittimazione ad agire in ogni stato e grado del procedimento - Tutela degli interessi della parte lesa - Archiviazione - Legittimazione a ricevere l'avviso ex articolo 408, comma 2, C.p.p.
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