Elettrosmog, disciplina speciale ripetitori non esclude sanzioni Tu edilizia
Inquinamento (altre forme di)
La disciplina speciale per l'installazione di ripetitori telefonici (articolo 87 Dlgs 259/2003) non esclude l'applicazione delle sanzioni penali del Tu edilizia (articolo 44, Dpr 380/2001).
Così la Corte di Cassazione 1° settembre 2010, n. 32527 ha annullato senza rinvio Tribunale Tivoli 23 aprile 2009. Le disposizioni dell'articolo 87, Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni) prevedono per i ripetitori telefonici una deroga al regime abilitativo ordinario del Tu edilizia.
L'applicazione della disciplina ex articolo 87, Dlgs 259/2003 non esclude l'applicabilità delle sanzioni penali dell'articolo 44, Dpr 380/2001, previste per la realizzazione di interventi in assenza delle previste autorizzazioni. Infatti le sazioni in parola non sono correlate alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell'intervento.
Elettrosmog - Installazione ripetitori telefonici - Disciplina autorizzatoria speciale - Applicazione sanzioni articolo 44 del Tu edilzia - Legittima
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
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