News - Aggiornamento normativo

Inquinamento (altre forme di)

Milano, 15 settembre 2010

Elettrosmog, disciplina speciale ripetitori non esclude sanzioni Tu edilizia

Inquinamento (altre forme di)

(Francesco Petrucci)

La disciplina speciale per l'installazione di ripetitori telefonici (articolo 87 Dlgs 259/2003) non esclude l'applicazione delle sanzioni penali del Tu edilizia (articolo 44, Dpr 380/2001).

 

Così la Corte di Cassazione 1° settembre 2010, n. 32527 ha annullato senza rinvio Tribunale Tivoli 23 aprile 2009. Le disposizioni dell'articolo 87, Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni) prevedono per i ripetitori telefonici una deroga al regime abilitativo ordinario del Tu edilizia.

 

L'applicazione della disciplina ex articolo 87, Dlgs 259/2003 non esclude l'applicabilità delle sanzioni penali dell'articolo 44, Dpr 380/2001, previste per la realizzazione di interventi in assenza delle previste autorizzazioni. Infatti le sazioni in parola non sono correlate alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell'intervento.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 1° settembre 2010, n. 32527

Elettrosmog - Installazione ripetitori telefonici - Disciplina autorizzatoria speciale  - Applicazione sanzioni articolo 44 del Tu edilzia - Legittima

Dlgs 1° agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche - Stralcio

Dpr 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

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