News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 29 luglio 2010

Lo spandimento dei fanghi non costituisce “reddito agrario”

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Secondo l’Agenzia delle entrate (risoluzione 74/2010) il contratto per lo spandimento di fanghi di depurazione sul proprio terreno configura una prestazione di servizi, che non può essere ricondotta alla fase della coltivazione.

 

I corrispettivi percepiti in conseguenza di accordi con i gestori dei fanghi di depurazione costituiscono quindi “reddito diverso” nel caso di pagamento fisso, erogato per il solo fatto che il soggetto si è impegnato a ricevere i fanghi.

 

Nel caso in cui il compenso sia invece solo eventuale (come nel contratto alla base dell’interpello, nel quale parte del compenso dipende dalle eventuali lavorazioni necessarie per lo spandimento dei fanghi eseguite dall’azienda agricola) si rientra invece nel “reddito d’impresa”, inquadrabile – quando ne ricorrano le condizioni – tra le attività agricole connesse.

 

In tale caso, il compenso concorre alla determinazione del reddito d’impresa forfettariamente o analiticamente, in virtù del tipo attrezzature utilizzate per lo spandimento.

 

documenti di riferimento
Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99

Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Attuazione della direttiva 86/278/Cee

Risoluzione Agenzia delle entrate 26 luglio 2010, n. 74

Spandimento dei fanghi di depurazione

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598