Lo spandimento dei fanghi non costituisce “reddito agrario”
Rifiuti
Secondo l’Agenzia delle entrate (risoluzione 74/2010) il contratto per lo spandimento di fanghi di depurazione sul proprio terreno configura una prestazione di servizi, che non può essere ricondotta alla fase della coltivazione.
I corrispettivi percepiti in conseguenza di accordi con i gestori dei fanghi di depurazione costituiscono quindi “reddito diverso” nel caso di pagamento fisso, erogato per il solo fatto che il soggetto si è impegnato a ricevere i fanghi.
Nel caso in cui il compenso sia invece solo eventuale (come nel contratto alla base dell’interpello, nel quale parte del compenso dipende dalle eventuali lavorazioni necessarie per lo spandimento dei fanghi eseguite dall’azienda agricola) si rientra invece nel “reddito d’impresa”, inquadrabile – quando ne ricorrano le condizioni – tra le attività agricole connesse.
In tale caso, il compenso concorre alla determinazione del reddito d’impresa forfettariamente o analiticamente, in virtù del tipo attrezzature utilizzate per lo spandimento.
Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Attuazione della direttiva 86/278/Cee
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