Edilizia, giudice non può disapplicare legge regionale in contrasto con norma statale
Territorio
Se la Regione ha dettato norme differenti da quelle statali sui titoli abilitativi per l'esecuzione di opere edili, al giudice penale è vietato disapplicare la disciplina regionale in contrasto con quella statale.
La Cassazione, 24 giugno 2010, n. 24243 ha ricordato che nel caso di apparente incompatibilità tra una norma statale che richiede un certo titolo abilitativo per un intervento edilizio e una legge regionale che sembri adottare una diversa soluzione, al giudice penale è vietata la disapplicazione della disciplina regionale che appaia in contrasto con una legge dello Stato. Egli, per evitare possibili questioni di legittimità costituzionale, deve anzitutto risolvere in chiave interpretativa l'apparente contrasto tra norme.
Edilizia - Titoli abilitativi per l'esecuzione di opere edili - Diversità tra normativa statale e regionale - Divieto al giudice penale di disapplicare la disciplina regionale in apparente contrasto con quella statale
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