Reflui zootecnici, se non c’è “canalizzazione” sono rifiuti
Rifiuti
L’applicazione della disciplina sull’inquinamento delle acque agli effluenti di allevamento è ristretta agli scarichi diretti tramite condotta o, comunque, canalizzazione stabile; lo ricorda la Corte di Cassazione.
Senza “canalizzazione stabile”, gli effluenti di allevamento sono soggetti alla Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di rifiuti, a meno che gli stessi vengano utilizzati in agricoltura nel rispetto dello stesso Dlgs 152/2006 (sentenza 22005/2010).
La concimazione del terreno deve però “escludersi per la circostanza che i reflui sono tracimati e confluiti in acque superficiali, con violazione dell’espresso divieto di abbandono di rifiuti contenuto nel Dlgs 152/2006”.
La Suprema Corte ha quindi confermato la condanna per immissione di rifiuti nelle acque superficiali (articolo 256 del Dlgs 152/2006), sottolineando che i rifiuti in esubero rispetto alla necessità del fondo vanno “stoccati” in attesa del successivo spandimento, o affidati a impresa autorizzate, ma non convogliati nelle acque.
Reflui di allevamento - Dlgs 152/2006 - Assenza della condotta - Non applicabilità della disciplina sull'inquinamento idrico - Utilizzazione agricola - Non sussiste - Applicabilità della disciplina sui rifiuti - Sussiste
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