Via e Ippc, il “pubblico interessato” può sempre ricorrere
Via (Pua-Paur) / Vas
I membri del “pubblico interessato” ex direttive 85/337/Cee e 96/61/Ce devono poter esperire un ricorso contro la decisione giudiziaria relativa all’autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo avuto in tale sede.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue (ordinanza 11 marzo 2010, causa C-24/09) rispondendo a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un Giudice svedese, per l’interpretazione dell’articolo 10-bis della direttiva 85/337/Cee sulla Valutazione dell’impatto ambientale e dell’articolo 15-bis della direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (quest’ultima sostituita — ma senza novità sul punto – dalla direttiva 2008/1/Ce).
Nel dispositivo della stessa ordinanza, inoltre, si legge che gli stessi articoli delle direttive citate “ostano ad una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di proporre un ricorso contro una decisione (…) alle sole associazioni di tutela dell'ambiente che abbiano almeno duemila aderenti”.
Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Via e Ippc - Partecipazione del pubblico - Diritto di intentare ricorso contro le decisione di autorizzazione dei progetti
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