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Giurisprudenza

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Ordinanza Corte di Giustizia europea 11 marzo 2010, causa C-24/09 (dispositivo)

Via e Ippc - Partecipazione del pubblico - Diritto di intentare ricorso contro le decisione di autorizzazione dei progetti

I membri del “pubblico interessato” ex direttive 85/337/Cee e 96/61/Ce devono poter esperire un ricorso contro la decisione giudiziaria relativa all’autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo avuto in tale sede.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue (ordinanza 11 marzo 2010, causa C-24/09) rispondendo a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un Giudice svedese, per l’interpretazione dell’articolo 10-bis della direttiva 85/337/Cee sulla Valutazione dell’impatto ambientale e dell’articolo 15-bis della direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (quest’ultima sostituita - ma senza novità sul punto – dalla direttiva 2008/1/Ce).
Nel dispositivo della stessa ordinanza, inoltre, si legge che gli stessi articoli delle direttive citate “ostano ad una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di proporre un ricorso contro una decisione (…) alle sole associazioni di tutela dell'ambiente che abbiano almeno duemila aderenti”.

 

La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti

Altre pronunce sullo stesso argomento


Corte di Giustizia dell'Unione europea

Ordinanza 11 marzo 2010, causa C-24/09

Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 85/337/Cee - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 96/61 - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale - Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente

Lingua processuale: lo svedese

 

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Convenuta: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione degli articoli 1, n. 2, 6, n. 4, e 10bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/Cee, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Gu L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/Ce, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/Cee e 96/61/Ce relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (Gu L 156, pag. 17) — Interpretazione degli articoli 2, punto 14, e 15bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/Ce, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Gu L 257, pag. 26), come modificata dalla direttiva 2003/35/Ce — Normativa nazionale che consente alle associazioni locali non a scopo di lucro di partecipare alla preventiva procedura di autorizzazione, ma subordina il diritto di tali associazioni di interporre appello avverso le decisioni di autorizzazione alla condizione di avere come fine statutario la tutela dell'ambiente, di avere esercitato la propria attività per almeno tre anni e di avere almeno 2 000 membri

Dispositivo

I membri del pubblico interessato, ai sensi degli articoli 1, n. 2, e 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/Cee, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/Ce, nonché ai sensi degli articoli 2, punto 14, e 15 bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/Ce, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dalla direttiva 2003/35 — disposizioni queste ultime riprese agli articoli 2, punto 15, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/Ce, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento — devono poter esperire un ricorso contro la decisione con cui un organo, appartenente all'organizzazione giudiziaria di uno Stato membro, ha statuito su una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto avere nell'esame di tale domanda partecipando alla procedura dinanzi a detto organo e facendo valere le loro ragioni in tale sede.

Gli articoli 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35 — disposizione quest'ultima ripresa all'art. 16 della direttiva 2008/1 — ostano ad una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di proporre un ricorso contro una decisione relativa a un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione, rispettivamente, delle direttive 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35, alle sole associazioni di tutela dell'ambiente che abbiano almeno duemila aderenti.

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