Ordinanza Corte di Giustizia europea 11 marzo 2010, causa C-24/09 (dispositivo)
Via e Ippc - Partecipazione del pubblico - Diritto di intentare ricorso contro le decisione di autorizzazione dei progetti
I membri del “pubblico interessato” ex direttive 85/337/Cee e 96/61/Ce devono poter esperire un ricorso contro la decisione giudiziaria relativa all’autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo avuto in tale sede.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue (ordinanza 11 marzo 2010, causa C-24/09) rispondendo a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un Giudice svedese, per l’interpretazione dell’articolo 10-bis della direttiva 85/337/Cee sulla Valutazione dell’impatto ambientale e dell’articolo 15-bis della direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (quest’ultima sostituita - ma senza novità sul punto – dalla direttiva 2008/1/Ce).
Nel dispositivo della stessa ordinanza, inoltre, si legge che gli stessi articoli delle direttive citate “ostano ad una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di proporre un ricorso contro una decisione (…) alle sole associazioni di tutela dell'ambiente che abbiano almeno duemila aderenti”.
La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti
Altre pronunce sullo stesso argomento
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 11 aprile 2013, causa C-260/11
Accesso alla giustizia in materia ambientale – Convenzione di Aarhus – Articolo 10-bis, direttiva 85/337/Cee – Articolo 15-bis, direttiva 2003/35/Ce – Nozione di procedimenti giurisdizionali "non eccessivamente onerosi"
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 gennaio 2013, causa C-416/10
Direttiva 96/61/Ce - Autorizzazione integrata ambientale - Discarica di rifiuti - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Convenzione di Aarhus - Diritto di accesso ai documenti - Sussiste - Divieto di accesso ai documenti per tutela segreto commerciale - Limiti - Condizioni
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 11 settembre 2012, causa C-43/10
Direttive 85/337/Cee, 92/43/Cee, 2000/60/Ce e 2001/42/Ce – Azione comunitaria in materia di acque – Nozione di "termine" per l’elaborazione dei piani di gestione dei distretti idrografici
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 19 aprile 2012, causa C-121/11
Direttiva 1999/31/Ce – Discariche di rifiuti – Direttiva 85/337/Cee – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di una valutazione dell’impatto ambientale – Nozione di “autorizzazione"
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 16 febbraio 2012, causa C-182/10
Via - Nozione di "atto legislativo" - Autorizzazione di un progetto in assenza di un'adeguata valutazione del suo impatto ambientale - Accesso alla giustizia in materia ambientale
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 18 ottobre 2011, cause da C-128/10 a C-8209; 131/09; C-82/09; 134/09 e C-8209; C-135/09
Valutazione dell’impatto ambientale di progetti – Direttiva 85/337/Cee – Ambito di applicazione – Nozione di "atto legislativo nazionale specifico" – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 18 ottobre 2011, cause da C-128/10 a C-8209; 131/09; C-82/09; 134/09 e C-8209; C-135/09
Valutazione dell’impatto ambientale di progetti – Direttiva 85/337/Cee – Ambito di applicazione – Nozione di "atto legislativo nazionale specifico" – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 12 maggio 2011, causa C-115/09
Direttiva 85/337/Cee - Valutazione dell'impatto ambientale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/35/Ce - Accesso alla giustizia - Organizzazioni non governative per la protezione dell'ambiente - Legittimità
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 ottobre 2009, causa C-263/08
Direttiva 85/337/Cee - Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale - Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 ottobre 2009, causa C-263/08
Direttiva 85/337/Cee - Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale - Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Ordinanza 11 marzo 2010, causa C-24/09
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 85/337/Cee - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 96/61 - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale - Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Convenuta: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione degli articoli 1, n. 2, 6, n. 4, e 10bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/Cee, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Gu L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/Ce, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/Cee e 96/61/Ce relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (Gu L 156, pag. 17) — Interpretazione degli articoli 2, punto 14, e 15bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/Ce, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Gu L 257, pag. 26), come modificata dalla direttiva 2003/35/Ce — Normativa nazionale che consente alle associazioni locali non a scopo di lucro di partecipare alla preventiva procedura di autorizzazione, ma subordina il diritto di tali associazioni di interporre appello avverso le decisioni di autorizzazione alla condizione di avere come fine statutario la tutela dell'ambiente, di avere esercitato la propria attività per almeno tre anni e di avere almeno 2 000 membri
Dispositivo
I membri del pubblico interessato, ai sensi degli articoli 1, n. 2, e 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/Cee, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/Ce, nonché ai sensi degli articoli 2, punto 14, e 15 bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/Ce, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dalla direttiva 2003/35 — disposizioni queste ultime riprese agli articoli 2, punto 15, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/Ce, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento — devono poter esperire un ricorso contro la decisione con cui un organo, appartenente all'organizzazione giudiziaria di uno Stato membro, ha statuito su una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto avere nell'esame di tale domanda partecipando alla procedura dinanzi a detto organo e facendo valere le loro ragioni in tale sede.
Gli articoli 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35 — disposizione quest'ultima ripresa all'art. 16 della direttiva 2008/1 — ostano ad una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di proporre un ricorso contro una decisione relativa a un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione, rispettivamente, delle direttive 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35, alle sole associazioni di tutela dell'ambiente che abbiano almeno duemila aderenti.