Omessa bonifica, solo in presenza di progetto definitivo
Danno ambientale e bonifiche
Il reato di omessa bonifica, previsto e sanzionato dall'articolo 257, Dlgs 152/2006 può configurarsi solo qualora si sia in presenza di un progetto di bonifica definitivamente approvato da parte della Pubblica amministrazione.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 9 giugno 2010, n. 22006 con la quale è stato altresì chiarito che la mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica (nella fattispecie, quelli previsti dall'articolo 242, Dlgs 152/2006 in materia di comunicazione dell'evento di inquinamento alle Autorità) non è quindi penalmente rilevante.
La presenza di sostanze pericolose tra quelle che hanno cagionato l'inquinamento, sempre a parere della Corte, è una circostanza aggravante del medesimo reato di inquinamento, non una fattispecie autonoma di reato; a ciò consegue che l'avvenuta bonifica, secondo quanto indicato nel progetto, comporta l’estinzione del reato a prescindere dalla natura delle sostanze inquinanti.
Inquinamento - Articolo 257, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Omessa bonifica - Requisiti - Progetto di bonifica definitvamente approvato - Necessità
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