Valutazione rischi, vetustà come omissione
Sicurezza sul lavoro
Il mancato aggiornamento della valutazione dei rischi è causa di responsabilità del datore di lavoro quanto l’omessa elaborazione della medesima.
Ad effettuare la ricognizione sugli obblighi imposti dal datore di lavoro dalla normativa speciale sulla sicurezza del lavoro è la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 16 marzo 2010 n. 10448.
Per il Giudice di legittimità la condotta omissiva del datore di lavoro in merito alla valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro ed alla conseguente elaborazione del relativo documento integra (sotto il regime del pregresso Dlgs 626/1994 e sotto l’attuale Dlgs 81/2008) violazione di uno degli obblighi primari in materia di sicurezza sul lavoro, sia che si manifesti in una condotta totalmente omissiva sia che si manifesti in un mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento delle misure di prevenzione da adottarsi in relazione alle mutate attività lavorative che si svolgono nei luoghi sottoposti al suo controllo.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro – Infortuni – Valutazione dei rischi – Insufficienza ed inadeguatezza – Rilevanza sotto il profilo colposo del datore di lavoro – Rilevanza
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