Emission trading, il Tar Lazio “disapplica” il Dlgs 216/2006
Cambiamenti climatici
È legittima la decisione del Comitato nazionale che recependo quanto richiesto dall’Ue, ha violato quanto stabilito dal Dlgs 216/2006: gli impianti “carbon black” rientrano a pieno titolo nell’Emission trading.
Con la deliberazione 25/2007 il Comitato di gestione della direttiva 2003/87/Ce ha legittimamente esteso la disciplina sulle quote di emissione di CO2 ai produttori di nero di carbonio (cd. “carbon black”), a seguito delle contestazioni mosse dall’Ue (decisione 15 luglio 2007) sulla mancata inclusione di tali impianti nel Pna 2008-2012.
Il Dlgs 216/2006 che esclude tali impianti dall’Emission trading, viola quanto stabilito dalla direttiva 2003/87/Ce e dai criteri di delega — che ne richiedevano un “integrale rispetto” — ed è quindi contestabile davanti alla Corte Costituzionale; concretandosi tale illegittimità in una diretta violazione di una espressa disposizione comunitaria immediatamente cogente, inoltre, il Giudice nazionale ha il dovere di disapplicarlo (sentenza Tar Lazio 4090/2010).
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/Ce in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
Emission trading - Delibera del Comitato nazionale di inclusione di nuove tipologie impianti - Recepimento decisione Ue - Contrasto con il Dlgs 216/2006 - Disapplicazione della disciplina nazionale
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