Infortuni lavoro, giro di vite su rappresentante legale
Sicurezza sul lavoro
Se non vi è delega, il rappresententante legale della società datrice di lavoro risponde personalmente degli infortuni occorsi ai lavoratori, ed in mancanza di specifiche previsioni normative di tutela, in virtù del generale articolo 2087 C.c..
È la sentenza 46747/2009 della Corte di Cassazione a sottolineare la piena operatività dell'articolo 2087 del Codice civile (in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) in caso di impossibilità di reperire all'interno dell'ordinamento giuridico una norma speciale sulla sicurezza del lavoro di salvaguardia dell'integrità dei lavoratori.
Con il provvedimento in parola il Giudice di legittimità ha altresì sottolineato come anche in caso di valida delega, il rappresenentante legale dell'impresa deve comunque effettuare i necessari controlli sull'effettiva esecuzione da parte del delegato alla sicurezza dei compiti affidatigli.
Sicurezza sul lavoro - Delega di funzioni - Morte del lavoratore – Responsabilità - Articolo 2087 Codice civile
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