Tassazione dell’energia ed Emission trading, la Commissione fa il punto
Energia
Il rimborso dell’imposta sulle emissioni di CO2 per le industrie rientranti nel sistema delle quote di emissione è possibile solo nel rispetto dei livelli minimi di imposizione fissati dalla direttiva 2003/96/Ce.
La Commissione Ce si è così espressa (decisione 2009/972/Ce) in relazione alla normativa danese che prevede il rimborso dell’imposta sulle emissioni di CO2, applicata dal 1992 sui prodotti energetici e sull’elettricità, in relazione al consumo di combustibile delle industrie rientranti nel sistema delle quote di emissione, istituito dalla direttiva 2003/87/Ce.
Secondo l’Esecutivo comunitario il regime di tassazione dell’energia ha solo in parte gli stessi obiettivi dell’Emission trading, che non è una “misura fiscale”; dato che lo sgravio previsto rappresenta un aiuto di Stato “non necessario”, può quindi essere autorizzato soltanto a condizione che i beneficiari dello stesso rimangano comunque soggetti a un’imposta sul consumo di energia almeno equivalente ai livelli minimi di imposizione, definiti dalla direttiva 2003/96/Ce.
Ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
Regime di aiuti al quale la Danimarca intende dare esecuzione per il rimborso dell’imposta sulle emissioni di CO2 in relazione al consumo di combustibile nell’industria in regime di quote di emissione
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941