Cambiamenti climatici

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Decisione Commissione Ce 2009/972/Ce

Regime di aiuti al quale la Danimarca intende dare esecuzione per il rimborso dell’imposta sulle emissioni di CO2 in relazione al consumo di combustibile nell’industria in regime di quote di emissione

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 17 giugno 2009, n. 2009/972/Ce

(Guue 23 dicembre 2009 n. L 345)

Decisione relativa al regime di aiuti C 41/06 (ex N 318/A/04) al quale la Danimarca intende dare esecuzione per il rimborso dell’imposta sulle emissioni di CO2 in relazione al consumo di combustibile nell’industria in regime di quote di emissione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione della Comunità europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al citato articolo 88, paragrafo 2, primo comma, e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue:

 

1. Procedura

(1) Con lettera del 20 luglio 2004, registrata alla Commissione il 22 luglio 2004 (SG/A/7988), le autorità danesi hanno comunicato alla Commissione la misura descritta qui di seguito.

(2) Con lettere del 13 settembre 2004 e del 14 dicembre 2004, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che sono state ricevute con lettere del 14 ottobre 2004, registrata il 18 ottobre 2004 (A/37970), e del 15 marzo 2005, registrata il 15 marzo 2005 (SG/A/2724).

(3) A seguito di una riunione con la DG Concorrenza e la DG Fiscalità e unione doganale tenutasi il 27 aprile 2005, le autorità danesi, con lettera del 12 maggio 2005, registrata il 17 maggio 2005 (A/33975), hanno chiesto di potere disporre di più tempo per completare la loro notifica.

(4) Dopo alcune modifiche della misura, il caso è stato ulteriormente discusso nelle riunioni tra i rappresentanti della Commissione e delle autorità danesi tenutesi il 12 ottobre 2005, il 15 dicembre 2005 e il 21 febbraio 2006.

(5) Con lettera del 10 luglio 2006, registrata l'11 luglio 2006 (A/35577), le autorità danesi hanno informato la Commissione che consideravano la notifica completa e hanno chiesto alla Commissione di continuare l'esame preliminare della misura nella forma che era stata presentata nella riunione del 12 ottobre 2005.

(6) Con lettera del 26 settembre 2006, la Commissione ha informato la Danimarca della sua decisione di aprire il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alla misura di aiuto.

(7) La decisione di aprire il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito alla misura in questione.

(8) Con lettera del 24 novembre 2006, registrata il 27 novembre 2006 (A/39579), il governo danese ha presentato le sue osservazioni sull'apertura del procedimento.

(9) La Commissione ha inoltre ricevuto le osservazioni delle seguenti parti interessate: il governo svedese (8 dicembre 2006, A/40067), Novo Nordisk (8 dicembre 2006, A/40027), Novozymes (11 dicembre 2006, A/40089) e Dansk Industri (12 dicembre 2006, A/40147). Le osservazioni sono state trasmesse alle autorità danesi, che hanno avuto la possibilità di reagire. Le osservazioni del governo danese sono state ricevute con lettera del 5 febbraio 2007, registrata lo stesso giorno (A/31115).

(10) Il 12 settembre 2007 si è svolta una riunione tra il gabinetto di Neelie Kroes e il ministro danese della fiscalità, Kristian Jensen. In quella riunione è stato convenuto di attendere l'adozione della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale prima di prendere una decisione sullo sgravio fiscale proposto.

(11) Con lettera del 14 maggio 2008 la Commissione ha chiesto, in relazione alla nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, informazioni circa le norme sulle esenzioni dalle imposte ambientali. La Danimarca ha risposto con lettera del 22 luglio 2008 (A/15183) con un supplemento (A/15244).

(12) La richiesta di informazioni e la risposta sono state comunicate alle parti che avevano inviato osservazioni sull'apertura del procedimento di indagine formale. A seguito di questa comunicazione sono state ricevute osservazioni da Dansk Industri (6 ottobre 2008, A/20427), Novo Nordisk (7 ottobre 2008, A/20550), Novozymes (8 ottobre 2008, A/20739) e dal governo svedese (15 ottobre 2008, A/21433).

 

2. Descrizione dettagliata della misura

2.1. Contesto

(13) Nel 1992 è stata introdotta in Danimarca un'imposta sulle emissioni di CO2, applicata sui prodotti energetici e sull'elettricità. L'imposta è un'imposta sul consumo, che attualmente ammonta a 90 Dkk per tonnellata di CO2 emessa. Lo scopo dell'imposta è principalmente quello di scoraggiare le emissioni di CO2. L'aliquota d'imposta per ogni combustibile è relativa al tenore di carbonio del prodotto energetico1 . Dal 1977 è inoltre prelevata un'imposta sull'energia.

(14) Per quanto riguarda l'imposta sull'energia, le famiglie in generale e certe parti del settore dei servizi pagano interamente l'imposta, mentre tutte le altre società iscritte nel registro dell'IVA sono completamente esentate dall'imposta. Per quanto riguarda l'imposta sulle emissioni di CO2, le famiglie in generale e certe parti del settore dei servizi pagano interamente l'imposta, mentre alle altre società iscritte nel registro dell'IVA è applicata un'aliquota speciale, detta aliquota commerciale, che è stata approvata dalla Commissione nel novembre 20052 . Per l'energia utilizzata in determinati "processi pesanti" 3 , le imprese beneficiano di un'ulteriore riduzione dell'aliquota commerciale generale. L'aliquota d'imposta inferiore applicata a tali processi è stata approvata dalla Commissione nel settembre 2005 4 . L'approvazione è stata motivata dal fatto che i beneficiari continuavano a pagare l'imposta sullle emissioni di CO2 per rispettare i livelli minimi comunitari di imposizione, che sono fissati dalla direttiva 2003/96/Ce del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (di seguito "la direttiva sulla tassazione dell'energia"). Inoltre, certe imprese a forte consumo di energia hanno concluso accordi volontari di risparmio energetico con il governo danese. Se raggiungono gli obiettivi fissati in questi accordi, le imprese beneficiano a titolo di compensazione di un'ulteriore riduzione dell'imposta sulle emissioni di CO2, che è stata approvata dalla Commissione nell'aprile 20035 .

(15) Come disposto dalla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che stabilisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (qui di seguito "direttiva quote"), il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni (qui di seguito "sistema comunitario di quote") è entrato in vigore il 1o gennaio 2005. Di conseguenza, il gestore di un impianto cui si applica la direttiva deve detenere quote per le sue emissioni di gas a effetto serra. Le quote sono assegnate gratuitamente al gestore all'inizio di ogni periodo di scambio, o acquistate dal gestore all'asta e/o sul mercato. Nel primo periodo di applicazione del sistema (dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2007), gli Stati membri erano tenuti ad assegnare gratuitamente almeno il 95 % delle quote. La Danimarca ha scelto di vendere il restante 5 % in aste pubbliche. Per il secondo periodo (dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2012), gli Stati membri hanno la possibilità di vendere all'asta il 10 % delle quote. La Danimarca ha scelto di assegnare gratuitamente tutte le quote6 .

 

2.2. Il regime di aiuto notificato

(16) In base al regime notificato, le autorità danesi propongono che tutte le imprese a forte consumo di energia7 cui si applica il sistema comunitario di quote siano completamente esentate (mediante rimborso) dall'imposta sulle emissioni di CO2. Altre imprese cui si applica il sistema pagherebbero un'imposta corrispondente al 50 % dei livelli d'imposta minimi. Secondo le autorità danesi, tutte le imprese cui attualmente si applica il sistema comunitario di quote sono imprese a forte consumo di energia, secondo la definizione della direttiva sulla tassazione dell'energia. Di conseguenza, il consumo di combustibili dell'intero processo industriale cui si applica il sistema comunitario di quote potrà, se la misura notificata è autorizzata, dare diritto a un rimborso totale dell'imposta sulle emissioni di CO2.

(17) L'esenzione notificata riguarda soltanto il consumo di combustibili (prodotti petroliferi, gas e carbone) nelle attività industriali cui si applica il sistema comunitario di quote. Non riguarda il consumo di elettricità e di calore, né i combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico e l'acqua calda.

(18) La base giuridica delle esenzioni proposte è la legge n. 464 del 9 giugno 2004.

(19) Si propone che il consumo di combustibili legato a tutte le attività industriali cui si applica la direttiva sul sistema di scambio di quote, ad eccezione della produzione d'elettricità e di calore, sia in tutto o in parte esonerato dall'imposta sulle emissioni di CO2, come indicato sopra. Si prevede che il numero di beneficiari rappresenti circa 85 processi di produzione distribuiti su 120 unità di produzione.

(20) Le autorità danesi stimano in circa 30 milioni di Dkk (circa 4 milioni di Eur) la perdita annuale di gettito fiscale dovuta a questa misura. Nella loro lettera del 22 luglio 2008, le autorità danesi indicano tuttavia che il bilancio del regime sarà inferiore a questa stima.

(21) Le autorità danesi hanno adottato la base giuridica del regime proposto nel 2004 ma hanno assicurato che la applicheranno soltanto se la Commissione darà la sua autorizzazione. Questa base giuridica sarà applicata, eventualmente, con effetto dal 1o gennaio 2005. Il regime non è limitato nel tempo, ma le autorità danesi si sono impegnate, se sarà autorizzato, a notificarlo nuovamente dopo dieci anni.

 

3. Motivazione dell'apertura del procedimento formale di indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2

(22) Nella sua decisione di avviare il procedimento formale di indagine, la Commissione ha dichiarato di ritenere che la misura sia finanziata mediante fondi statali. Essa si applica soltanto a imprese soggette al sistema comunitario di quote ed esonera queste imprese da costi che altrimenti sarebbero a carico del loro bilancio di funzionamento; la misura conferisce perciò a tali imprese un vantaggio economico. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il carattere selettivo della misura sia giustificato dal carattere e dalla struttura del sistema fiscale. I beneficiari operano in mercati aperti alla concorrenza e agli scambi tra Stati membri. La misura può quindi falsare la concorrenza e incidere sugli scambi commerciali intracomunitari. La Commissione ha quindi ritenuto che la misura possa costituire un aiuto di Stato.

(23) La Commissione ha esaminato se la misura possa essere considerata compatibile con l'allora vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, adottata nel 2001, poiché l'imposta pagata dalle imprese nell'ambito del regime proposto sarebbe inferiore ai livelli minimi fissati dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, senza che i beneficiari sottoscrivano un impegno o un accordo volontario per adottare misure che vadano oltre il rispetto di un obbligo comunitario armonizzato.

(24) La Commissione ha esaminato se l'eventuale aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ce sulla base dell'affermata necessità di eliminare la "doppia regolamentazione". In questo contesto, la Commissione ha indicato che le imposte nazionali sulle emissioni di CO2 entrano a far parte del calcolo del livello nazionale di tassazione dei prodotti energetici ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Pertanto, lo sgravio proposto rischia di distorcere la concorrenza sul mercato interno, in quanto aumenterebbe la differenziazione fiscale in un settore in cui le imposte sono state armonizzate a livello comunitario. Inoltre, sarebbe contrario al principio "chi inquina paga" concedere un'esenzione dall'imposta sulle emissioni di CO2 a tutte le imprese partecipanti al sistema comunitario di quote, dato che l'esenzione questa riduzione riguarderebbe anche imprese cui sono state assegnate gratuitamente quote di emissioni. La Commissione ha invitato la Danimarca a fornire informazioni sul regime, affinché sia possibile stabilire, per ciascuna impresa, l'esistenza e l'importo di un eventuale onere che si aggiunga all'imposta sulle emissioni di CO2, e solo le imprese su cui realmente grava quest'onere supplementare fruiscano delle esenzioni fiscali. La Commissione ha tuttavia osservato che sarebbe contrario alla logica ambientale concedere l'esenzione solo alle imprese che devono acquistare quote supplementari, perché questo favorirebbe le imprese che non limitano il loro inquinamento.

 

4. Osservazioni comunicate dalle parti interessate

(25) Le autorità svedesi hanno indicato che la Commissione dovrebbe procedere ad un'approfondita analisi economica e giuridica dell'esenzione notificata. Hanno fatto riferimento alle argomentazioni avanzate nella loro notifica di una misura simile8 , per la quale la Commissione ha anche aperto un procedimento di indagine formale.

(26) Dansk Industri ha sostenuto che occorre in primo luogo stabilire che la misura non è un aiuto di Stato e, in secondo luogo, che è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ce. A questo riguardo, va tenuto presente che le imprese industriali danesi sono soggette all'imposta sulle emissioni di CO2, all'imposta sull'energia, all'imposta sulle emissioni di SO2 e a un sovrapprezzo gestito da Energinet.dk e distribuito ai produttori di energia elettrica verde. Le imprese danesi pagano quindi per l'energia che consumano un prezzo molto più elevato dei loro concorrenti europei e internazionali.

(27) Secondo Novo Nordisk A/S, il beneficio fiscale annuale per l'impresa derivante dalla misura proposta ammonterà a200 000 Dkk. L'impresa sostiene che questo risparmio non sarà tale da falsare la concorrenza, in particolare perché, con il sistema di quote di emissioni, l'impresa deve spendere circa 400 000 Dkk per riuscire a ridurre le sue emissioni di CO2. L'impresa rinvia alle norme de minimis che le consentono di percepire aiuti fino a 200 000 Eur (circa 1,5 milioni di Dkk) su un periodo di tre anni. Quanto al rispetto delle disposizioni della direttiva sulle tassazione dei prodotti energetici, Novo Nordisk ha fatto presente che utilizza energia prodotta dalla generazione combinata di elettricità e calore e può quindi fruire di un'esenzione o di una riduzione della tassazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. L'impresa è inoltre a forte consumo di energia e il costo totale dei suoi consumi energetici (l'imposta in questione e i costi sostenuti per ridurre le emissioni di CO2) è superiore ai livelli minimi comunitari. Novo Nordisk fa anche riferimento al settimo considerando della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, in cui si afferma che la tassazione dei prodotti energetici è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto (cioè gli stessi obiettivi del sistema comunitario di quote) e conclude che in tal caso si tratta di una doppia regolamentazione. Infine, per quanto riguarda la proposta della Commissione di valutare l'onere potenziale per ogni beneficiario, Novo Nordisk nota che procedere in questo modo comporterebbe difficoltà rilevanti nell'attribuzione al periodo corretto ecc., tra l'altro perché il momento dell'acquisto delle quote non corrisponde necessariamente al momento del consumo d'energia.

(28) Novozymes A/S ha osservato che l'impresa, in collegamento con la sua produzione di enzimi, produce elettricità e riscaldamento in impianti di cogenerazione. La produzione dell'impresa è considerata un processo pesante ed è perciò soggetta a un'imposta compresa tra 3 e 25 Dkk per tonnellata di emissioni di CO2 dai combustibili utilizzati. Inoltre, l'impresa è soggetta al sistema comunitario di quote. Le osservazioni formulate da Novozymes sono identiche a quelle di Novo Nordisk. 5. Osservazioni delle Autorità danesi Assenza di vantaggio selettivo

(29) Le autorità danesi sostengono, in riferimento alla sentenza della Corte del 16 maggio 2000 nella causa C-83/98 P (Repubblica francese contro Ladbroke Racing Limited e Commissione)9 , che nel caso in questione non si ha un vantaggio selettivo. La Corte ha stabilito in varie cause10 che se un regime presenta un carattere generale di politica economica o sociale e non favorisce determinate attività o settori economici, non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato Ce. Nel caso della causa Adria-Wien, una riduzione dell'imposta energetica conferiva un vantaggio economico alle imprese produttrici di beni rispetto alle imprese del settore dei servizi, quantunque le imprese di servizi possano anch'esse consumare quantità di energia relativamente elevate. Le autorità danesi sostengono che il regime in questione non conferisce un vantaggio ad un gruppo particolare di imprese ma consiste in uno sgravio fiscale per tutte le imprese che si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica11 . Le autorità danesi ritengono perciò che il regime proposto non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato Ce.

(30) Le autorità danesi si sono inoltre richiamate alla sentenza della Corte nella causa Adria-Wien, secondo cui un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema in cui si inserisce non soddisfa la condizione di selettività. Nel caso in questione e dopo l'introduzione del sistema comunitario di scambio di quote d'emissione, le autorità danesi sono del parere che l'imposta non abbia più un valore ambientale. Dato che l'obiettivo perseguito dall'imposta non può più, in tutto o in parte, essere raggiunto, è nella logica e nella natura del sistema fiscale esonerare dall'imposta le imprese interessate.

(31) Sia il sistema comunitario di quote, sia l'imposta sulle emissioni di CO2 sono strumenti efficaci in rapporto al costo basati sul mercato che mirano a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal consumo d'energia. Questi due strumenti portano a un aumento del costo marginale del consumo di energia, anche se le quote sono assegnate gratuitamente. Le quote e le imposte determinano un aumento dei costi di produzione. Il totale delle emissioni di CO2 è limitato al totale delle quote. Pertanto, se un'impresa riduce le proprie emissioni, ad esempio a motivo delle imposte, darà ad altre imprese la possibilità di aumentare le loro emissioni. A causa della doppia regolamentazione, l'imposta non è quindi più uno strumento di gestione efficace in rapporto al costo. Non ha un effetto ambientale aggiuntivo ma rappresenta soltanto un onere finanziario supplementare per le imprese interessate. Le autorità danesi ritengono perciò che il regime in questione sia corrispondente alla natura e alla logica del sistema fiscale. Il regime proposto è conforme alla disciplina comunitaria 2001.

(32) In primo luogo, le autorità danesi rilevano che la disciplina comunitaria 2001 è un atto di carattere non vincolante, che definisce i criteri di valutazione della Commissione in materia di aiuti di Stato. Al momento della notifica e della decisione della Commissione di aprire il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato Ce, la disciplina applicabile era quella adottata nel 2001. Questa disciplina non si può considerare contenente criteri per la valutazione di regimi come quello in questione, essendo entrata in vigore oltre due anni prima dell'adozione della direttiva sul sistema di scambio di quote e della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Le autorità danesi hanno perciò sostenuto che l'interpretazione che la Commissione dà degli accordi e degli impegni volontari di cui al punto 51, paragrafo 1, lettera a), è troppo restrittiva, in particolare per il fatto che nel secondo comma si precisa che le disposizioni si applicano anche nell'ipotesi in cui lo Stato membro subordini lo sgravio fiscale a condizioni aventi lo stesso effetto degli accordi o di impegni che abbiano il carattere di accordi volontari. Secondo le autorità danesi, il sistema comunitario di quote ha gli stessi effetti che si sarebbero ottenuti con accordi volontari o con l'imposta sulle emissioni di CO2.

 

Il regime proposto può essere autorizzato in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ce.

 

(33) Le autorità danesi sono del parere che, se la Commissione non considera il regime compatibile con la disciplina comunitaria 2001, il regime possa essere autorizzato direttamente sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ce, in ragione del fatto che la situazione è notevolmente cambiata dall'adozione della direttiva sulle tassazione dei prodotti energetici e della direttiva sul sistema comunitario di quote, e che le imprese interessate sono ora soggette a una doppia regolamentazione.

(34) La Danimarca ha fatto riferimento a un documento di lavoro dei servizi della Commissione 12 predisposto nel contesto dell'adozione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. In quel documento la Commissione affermava che un'esenzione dall'imposta sulle emissioni di CO2 concessa a imprese soggette al sistema comunitario di quote non costituiva un aiuto di Stato in quanto l'applicazione di un'imposta sulle emissioni di CO2 e di un limite massimo di emissioni avrebbe potuto condurre a una forma di doppia imposizione, che è da evitare. Inoltre, nel processo verbale13 riguardante la direttiva il Consiglio si è impegnato, sulla base di una proposta della Commissione, a esaminare positivamente le misure fiscali che accompagneranno l'attuazione del sistema comunitario di quote, in particolare per evitare i casi di doppia imposizione.

 

Il regime proposto è conforme alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici

 

(35) Nella sua decisione di aprire il procedimento di indagine formale, la Commissione ha chiesto al governo danese di fornire informazioni che dimostrino che il regime proposto permetterà di raggiungere obiettivi ambientali o una maggiore efficienza energetica, all'incirca equivalente a quelli che sarebbero stati raggiunti se fossero stati rispettati gli standard minimi comunitari. Le autorità danesi hanno indicato che tali informazioni risultavano già dal loro confronto tra il prezzo delle quote e i livelli minimi comunitari. Quando la Danimarca ha formulato le sue osservazioni, il prezzo delle quote era di 13 Eur per tonnellata di CO2, mentre i livelli minimi comunitari convertiti in Eur per tonnellata di CO2 erano di 1,55 per il carbone e il coke, 6,66 per il gasolio e 2,64 per il gas naturale. Una quota di emissioni di CO2 al prezzo di 13 Eur a tonnellata costituisce quindi un incentivo economico alla riduzione delle emissioni assai maggiore dell'imposta. Conformemente al piano nazionale d'assegnazione della Danimarca per il 2005-2007, all'industria soggetta al regime di quote sono state assegnate quote il cui livello era inferiore del 7,1 % alle emissioni di CO2 che si sarebbero avute nelle condizioni abituali (imposte e accordi volontari compresi) per lo stesso periodo.

 

6. Valutazione della misura proposta

6.1. Aiuti di Stato

(36) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato Ce stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(37) La misura proposta ha per effetto una perdita di introiti per lo Stato ed è quindi finanziata dalla Danimarca mediante risorse statali. Poiché i beneficiari operano su mercati aperti alla concorrenza e agli scambi tra Stati membri, la misura rischia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. Per determinare se la misura proposta è da considerarsi un aiuto concesso dallo Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, occorre stabilire se essa conferisce o no un vantaggio economico ai beneficiari.

(38) Le autorità danesi hanno sostenuto che lo sgravio fiscale proposto non conferisce un vantaggio selettivo ai beneficiari dato che riguarda tutte le imprese che si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica, cioè quelle che sono soggette a una doppia regolamentazione. Quand'anche si ipotizzasse l'esistenza di un vantaggio selettivo, secondo le autorità danesi esso sarebbe giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema. Infatti, l'imposta sulle emissioni di CO2 e il sistema comunitario di quote hanno lo stesso obiettivo, la riduzione delle emissioni di CO2. Da quando è stato introdotto il sistema comunitario di quote, l'imposta sulle emissioni di CO2 non ha più alcuna utilità sul piano ambientale. Per le imprese soggette al sistema comunitario di quote, l'imposta sulle emissioni di CO2 costituisce quindi non uno strumento efficace di riduzione delle emissioni totali di CO2, ma soltanto un onere finanziario aggiuntivo.

(39) La Commissione osserva che, secondo quando stabilisce la sentenza pronunciata nella causa Adria-Wien, "occorre unicamente determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento interessato". Esiste una giurisprudenza recente14 sull'interpretazione delle nozioni di vantaggio e di selettività. Nella sentenza "Gibilterra" si definisce un'analisi standardizzata degli aiuti di Stato in materia di fiscalità15 . Secondo il Tribunale di primo grado, tale analisi si articola in tre momenti:

1) l'individuazione del sistema di riferimento,

2) l'accertamento dell'esistenza di una deroga a tale sistema di riferimento,

3) la possibilità di giustificare la deroga in base alla natura e alla struttura del sistema.

(40) Per quanto riguarda la nozione di vantaggio selettivo, la Commissione deve quindi in primo luogo individuare il sistema di riferimento. Nel caso in questione, la Commissione considera, secondo l'analisi standard, come sistema di riferimento il regime generale di tassazione dell'energia esistente (comprendente tutte le imposte prelevate sul consumo di ogni prodotto energetico, ossia l'imposta sulle emissioni di CO2 e l'imposta sull'elettricità). Questo è conforme all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, secondo cui tutte le imposte indirette gravanti su uno stesso prodotto energetico possono essere cumulate ai fini del calcolo dei livelli minimi comunitari. Nel 2004 la Danimarca ha inoltre presentato le due imposte come facenti parte del sistema nazionale di tassazione dell'energia per dimostrare la conformità alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e giustificare ai fini degli aiuti di Stato l'esenzione dall'imposta sull'elettricità. Esentandoli da un onere finanziario che avrebbe altrimenti fatto parte dei loro costi di produzione, il regime conferisce palesemente ai beneficiari un vantaggio economico rispetto alle imprese non esonerate e deroga quindi al sistema di riferimento. Le autorità danesi hanno sostenuto che nel valutare se esiste un vantaggio selettivo occorre tenere conto dell'onere che comporta per i beneficiari il sistema comunitario di quote. La Commissione osserva che il regime di tassazione dell'energia ha solo in parte gli stessi obiettivi del sistema comunitario di quote. Mentre quest'ultimo ha unicamente lo scopo di ridurre le emissioni di CO2, il regime di tassazione dell'energia ha anche altri obiettivi, come quelli di promuovere l'efficienza energetica e di finanziare l'erario. Ci sono inoltre notevoli differenze nel funzionamento di un'imposta e di un sistema di scambio di quote (ad esempio, il sistema comunitario non sempre comporta un costo reale sostenuto da ciascun beneficiario per ciascuna unità di energia consumata). Per questi motivi, la Commissione non condivide il parere della Danimarca, secondo cui l'imposta sulle emissioni di CO2 e il sistema comunitario di quote sarebbero da considerare complessivamente come il sistema di riferimento.

(41) Nella sentenza NOx il Tribunale di primo grado ha considerato non selettivo il regime perché il vantaggio (la concessione di diritti di emissione) era conferito soltanto a imprese soggette ad obbligazioni imposte nell'ambito dello stesso regime e che quindi non potevano essere considerate nella stessa situazione giuridica e fattuale delle imprese cui tale regime non si applica16 . La Commissione è del parere che nel caso NOx la situazione sia diversa da quella in esame. Nel caso NOx il vantaggio (diritti di emissione di NOx concessi gratuitamente) era subordinato alla condizione che i beneficiari fossero soggetti al limite massimo di emissione dello stesso regime. Nel caso in questione, invece, si propone un'esenzione dall'imposta sulle emissioni di CO2 al cui pagamento sono di norma soggetti tutti i consumatori d'energia. Lo sgravio è motivato dal fatto che i beneficiari sono soggetti a un altro regime (non fiscale). Secondo la Commissione, in questo caso la situazione è più simile a quella oggetto della citata sentenza Adria-Wien, nella quale la Corte ha ritenuto esservi un effettivo vantaggio selettivo per il fatto che l'esenzione dall'imposta sull'energia favoriva talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese in una situazione giuridica e fattuale analoga in rapporto all'obiettivo perseguito dall'imposta in questione.

(42) Secondo la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, le misure di pura tecnica fiscale (come le disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione) sono di norma considerate misure generali17 . Come si è detto sopra, esistono importanti differenze tra un'imposta e il sistema comunitario di quote. Quest'ultimo non può dunque essere considerato misura fiscale ai sensi della suddetta comunicazione.

(43) Per queste ragioni la Commissione ritiene che lo sgravio fiscale conferisca di per sé un vantaggio selettivo ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato Ce.

(44) Per quanto riguarda la logica del sistema, la Commissione osserva nuovamente che il regime di tassazione dell'energia ha soltanto in parte lo stesso obiettivo del sistema comunitario di quote. Nel caso presente, il sistema di riferimento è il sistema di tassazione dell'energia. La logica di questo sistema è quella di tassare ogni prodotto energetico consumato e l'esenzione fiscale proposta non risponde a questa logica. A questo riguardo, la Danimarca indica che la doppia regolamentazione accresce i costi marginali delle imprese senza ridurre le emissioni complessive di CO2. La Commissione ritiene però questo argomento pertinente soltanto per quanto riguarda la compatibilità di un potenziale aiuto di Stato, in particolare con riferimento alla proporzionalità dell'aiuto di Stato. Infatti, gli effetti del sistema comunitario di quote non fanno parte del sistema di riferimento per la definizione di un aiuto di Stato. In ogni caso, anche se la Commissione includesse il sistema comunitario di quote nel sistema di riferimento, la proposta esenzione dall'imposta sulle emissioni di CO2 non riguarderebbe tutte le attività generatrici di emissioni né un obbligo corrispondente di cedere quote di emissioni in applicazione del sistema comunitario di quote 18 . Questo sarebbe in contrasto con la logica generale invocata dalla Danimarca e pertanto l'esenzione non sarebbe pienamente conforme alla logica del sistema.

(45) La Commissione non ritiene quindi che il carattere selettivo dell'esenzione proposta sia giustificato dalla natura e dalla logica del sistema di tassazione.

(46) La classificazione della misura proposta come aiuto di Stato è conforme alla prassi costante della Commissione, secondo la quale le esenzioni dalle imposte ambientali o le riduzioni delle stesse sono di norma considerate aiuti di Stato. In particolare, la Commissione ha considerato aiuti di Stato i regimi in cui sono state introdotte riduzioni delle imposte sulle emissioni di CO2 per le imprese soggette al sistema comunitario di quote19 .

(47) La Commissione conclude pertanto che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato Ce.

 

6.2. Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ce

(48) Dopo che è stata presa la decisione di aprire un procedimento di indgine formale, è stata adottata una nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Al punto 204 vi si precisa che la Commissione applica la nuova disciplina a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente alla pubblicazione della disciplina medesima nella Gazzetta ufficiale, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione stessa. Al punto 68 si indica però che al momento della pubblicazione della disciplina la Commissione non disponeva ancora di un'esperienza sufficiente a valutare la compatibilità degli sgravi dalle imposte ambientali in situazioni nelle quali le imprese prendono parte a regimi di autorizzazioni scambiabili, e che, al momento dell'adozione della disciplina 2008, era troppo presto per fornire orientamenti generali in materia. La valutazione di tali casi sarebbe dunque avvenuta sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ce. Quando valuta questioni ambientali non coperte dalla disciplina, la Commissione si ispira di norma ai criteri che vi sono enunciati. In questo caso, esistono criteri di valutazione degli sgravi e delle esenzioni dalle imposte sull'energia e sarebbe incoerente non ispirarsi almeno a questi criteri, in particolare nel valutare se l'aiuto è necessario e proporzionato all'obiettivo perseguito.

(49) In primo luogo, nel valutare la compatibilità con il trattato Ce, la Commissione considera gli effetti positivi della misura d'aiuto sul raggiungimento di un obiettivo d'interesse comune (ad esempio, un livello più elevato di tutela dell'ambiente) in rapporto ai suoi possibili effetti negativi sugli scambi e la concorrenza. In questo caso, è difficile stabilire se l'introduzione del regime proposto comporta un vantaggio ambientale. Mentre il sistema comunitario di quote e l'imposta sulle emissioni di CO2 mirano a ottenere un livello più elevato di tutela dell'ambiente, l'esenzione ha in quanto tale lo scopo di alleviare le imprese di un onere fiscale. L'effetto della misura proposta è perciò quello di conferire ai beneficiari un vantaggio concorrenziale che non può di per sé essere considerato un obiettivo d'interesse comune. Questo non esclude tuttavia che possa esserci un beneficio ambientale diretto derivante dal fatto che la riduzione permette di introdurre o di mantenere per altre imprese livelli di imposizione più elevati dei livelli minimi comunitari20 .

(50) In secondo luogo, al punto 152 della disciplina 2008 è indicato che, per poter essere autorizzati a norma dell'articolo 87 del trattato Ce, gli sgravi o le esenzioni da imposte armonizzate devono essere compatibili con la normativa comunitaria applicabile. L'obbligo di rispettare le direttive in materia fiscale è stato confermato nella giurisprudenza dalla sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2001 nella causa T-184/97, BP Chemicals Ltd contro Commissione delle Comunità europee21 . In casi come questo, riguardante uno sgravio dall'imposta sulle emissioni di CO2, ciò significa in primo luogo il rispetto della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Secondo questa direttiva, i livelli di tassazione devono rispettare un determinato livello minimo comunitario per ogni prodotto energetico e per l'elettricità. I livelli minimi sono specificati nell'allegato I della direttiva. Come si è già detto, secondo l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici i livelli minimi possono essere raggiunti sommando tutte le imposte indirette (eccetto l'Iva), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità all'atto dell'immissione in consumo. Secondo l'articolo 17, paragrafo 4, della stessa direttiva, le imprese che beneficiano di un livello di tassazione inferiore ai livelli minimi comunitari sottoscrivono accordi, regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti che devono portare al conseguimento di obiettivi di protezione ambientale in misura globalmente equivalente al risultato che si sarebbe ottenuto in caso di osservanza dei minimi comunitari. Nella sua decisione di aprire un procedimento di indagine formale, la Commissione ha invitato la Danimarca a presentare informazioni supplementari a sostegno della sua tesi secondo cui il sistema comunitario di quote avrebbe globalmente gli stessi effetti dell'imposta. La Danimarca non ha presentato informazioni supplementari a questo riguardo. Considerando il livello dei prezzi previsti dal sistema comunitario di quote rispetto ai livelli minimi comunitari, non si può però escludere che gli effetti del sistema comunitario di quote siano globalmente equivalenti al risultato che si sarebbe ottenuto con l'imposta sulle emissioni di CO2 22 .

(51) La Danimarca ha fatto riferimento al Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi 23 , che la Commissione ha presentato come base per la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici 24 . A tale riguardo, va osservato che il Libro verde è un documento di riflessione che serve da base per un dibattito, precedente l'elaborazione delle proposte, sulle possibili scelte politiche, e non ha quindi il carattere di atto vincolante. Nel Libro verde la Commissione riconosce che il sistema comunitario di quote e la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici hanno, almeno in una certa misura, lo stesso obiettivo e rileva che vanno evitate sovrapposizioni. Per quanto riguarda la tassazione dei prodotti energetici, il Libro verde solleva anche il problema della pluralità degli obiettivi della tassazione dei prodotti energetici e propone di scindere la tassazione in una componente CO2 e una componente energia. Logicamente, la componente CO2 non dovrebbe applicarsi agli impianti soggetti al sistema comunitario di quote. Dato che in Danimarca le imprese soggette al sistema comunitario di quote sono già esonerate dall'imposta sui prodotti energetici, se la misura proposta fosse autorizzata queste imprese non pagherebbero alcuna imposta sull'energia consumata nei loro processi di produzione. La Commissione non ritiene quindi che la misura proposta dalla Danimarca sia in armonia con le idee espresse nel Libro verde.

(52) Se la normativa comunitaria pertinente è rispettata, il principio che informa le disposizioni in materia di aiuti di Stato relative agli sgravi e alle esenzioni da imposte ambientali è quello di accettare le situazioni in cui i livelli comunitari di tassazione sono rispettati ma seguire una prassi più rigorosa nelle situazioni in cui i beneficiari si collocherebbero a un livello inferiore a quello che garantisce pari condizioni concorrenziali, fissato dai minimi comunitari. Questo significa che gli sgravi fiscali nei casi in cui i livelli minimi comunitari sono rispettati possono essere accettati senza ulteriore analisi, mentre gli sgravi fiscali che scendono al di sotto dei livelli minimi sono considerati tali da falsare la concorrenza, e la Commissione analizza perciò nel dettaglio la necessità e la proporzionalità di tali aiuti.

La Commissione basa la sua valutazione sulle informazioni ricevute dagli Stati membri.

(53) Per quanto riguarda la necessità dell'aiuto, la Commissione deve, secondo il punto 158 della disciplina 2008, considerare:

1) se la scelta dei beneficiari è fondata su criteri oggettivi e trasparenti;

2) se vi è un aumento sostanziale dei costi di produzione;

3) se è possibile far gravare sul consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una notevole contrazione delle vendite (il che può essere stabilito per mezzo di stime dell'elasticità dei prezzi dei prodotti nel settore interessato, del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato).

(54) Nel caso in questione, i beneficiari sono scelti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, cioè la partecipazione al sistema comunitario di quote. Per quanto riguarda il secondo criterio, tutte le imprese interessate, almeno attualmente, sono imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e questo criterio si può quindi considerare soddisfatto. Informazioni sul calo del fatturato e/o delle quote di mercato dei beneficiari interessati avrebbero fornito indicazioni preziose sulla necessità della misura. La Danimarca non ha però fornito tali informazioni; ha invece presentato un elenco di tutti i beneficiari in cui sono specificate le rispettive emissioni di CO2 negli anni 2005, 2006 e 2007. Alcuni di essi hanno ridotto le loro emissioni nel corso di questo triennio, altri nello stesso periodo le hanno aumentate. Le imprese che hanno beneficiato in maggior misura dell'aiuto appartengono all'industria del cemento (in cui la base imponibile è di circa 2,8 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno), all'industria saccarifera (0,2 milioni di tonnellate all'anno) e al settore della raffinazione del petrolio (0,1 milioni di tonnellate all'anno). La Danimarca non ha quindi dimostrato che il fatto che i due sistemi siano stati applicati parallelamente ha determinato un aumento sostanziale dei costi di produzione che non può essere ripercosso sui consumatori senza causare una notevole contrazione delle vendite.

(55) La Commissione non può quindi concludere che il regime proposto è necessario.

(56) Per quanto riguarda la proporzionalità, ciascun beneficiario deve, secondo quanto prevede il punto 159 della disciplina 2008, soddisfare uno dei criteri seguenti:

1) ciascun beneficiario corrisponde una parte dell'imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all'interno del See Le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa possono beneficiare al massimo di una riduzione pari all'aumento dei costi di produzione indotto dall'imposta, che non è possibile far gravare sul consumatore;

2) i beneficiari corrispondono almeno il 20 % dell'imposta nazionale, a meno che sia giustificata un'aliquota inferiore;

3) i beneficiari concludono con gli Stati membri accordi in forza dei quali si impegnano a raggiungere obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti a quelli che si otterrebbero applicando i punti 1 o 2 o i livelli minimi comunitari.

(57) Nel caso in questione, le autorità danesi hanno risposto che non disponevano di informazioni sulla tecnica più efficiente e che comunque questo non era richiesto in relazione alla misura proposta. Il secondo criterio non è soddisfatto e, in ogni caso, il pagamento del 20 % dell'imposta nazionale condurrebbe nel loro caso a un livello di tassazione ben superiore ai livelli minimi comunitari. Per quanto riguarda il terzo criterio, alcuni beneficiari hanno già concluso accordi volontari in forza dei quali sono autorizzati a versare un'imposta inferiore ai livelli minimi comunitari.

Questa misura ha lo scopo di sostituire tali accordi con il sistema comunitario di quote, sistema che è già in atto indipendentemente dalla misura fiscale proposta, e quindi alla Danimarca non è richiesto alcuno sforzo supplementare in compensazione dello sgravio fiscale proposto.

(58) Nella sua decisione di aprire il procedimento di indagine formale, la Commissione ha chiesto alle autorità danesi di comunicare informazioni sui meccanismi che intendessero eventualmente adottare per far sì che le esenzioni possano essere concesse soltanto alle imprese per le quali la partecipazione al sistema comunitario di quote comporta un costo netto, e che le esenzioni coprano solo questo costo netto. Tali informazioni avrebbero dato indicazioni sulla proporzionalità dell'aiuto, anche se appare discutibile la logica ambientale di questo approccio, dato che verrebbero favorite le imprese che hanno dovuto acquistare quote di emissioni perché non hanno ridotto il loro inquinamento. In ogni caso, le autorità danesi non hanno dimostrato né garantito che le esenzioni sarebbero limitate alle imprese che hanno acquistato quote di emissioni 25 .

(59) Le autorità danesi non hanno quindi dimostrato la proporzionalità dell'aiuto proposto.

(60) Per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza, le imprese stabilite in Danimarca che non sono soggette al sistema comunitario di quote e le imprese stabilite in altri Stati membri o rispettano le condizioni di concorrenza definite dai livelli minimi comunitari o si conformano alle regole specificate nella disciplina 2008. L'esenzione proposta accrescerebbe quindi la competitività delle imprese soggette al sistema comunitario di quote operanti in Danimarca e avrebbe l'effetto di falsare la concorrenza con le imprese di altri Stati membri.

(61) Atteso quanto sopra, la Commissione ritiene, sulla base dei principi della disciplina 2008, che la misura proposta non possa essere considerata compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ce.

(62) Dopo l'apertura del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni di parti interessate relative al fatto che gli importi delle esenzioni o degli sgravi sono nella maggior parte dei casi inferiori alle soglie fissate dal regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) (qui di seguito, il regolamento "de minimis"). Se le autorità danesi si impegnassero a garantire il rispetto delle norme "de minimis" in tutti i casi, la misura d'aiuto potrebbe essere considerata non rispondente ai criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato ed essere applicata senza essere notificata alla Commissione.

(63) Come la Commissione ha indicato nella sua decisione di aprire il procedimento di indagine formale, il regime proposto potrà essere dichiarato compatibile con il mercato comune se saranno rispettati i livelli minimi comunitari previsti dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. I dubbi espressi dalla Commissione in questa decisione sul rispetto del principio "chi inquina paga" verranno meno, inoltre, nel caso in cui l'importo corrisposto dai beneficiari si situerà al livello dei minimi comunitari. In realtà, gli sgravi da imposte ambientali fino al livello minimo comunitario sono previsti dall'articolo 25 del regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e pertanto non sono soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione.

(64) L'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato Ce dispone che la Commissione può chiudere il procedimento di indagine formale con una decisione positiva subordinata a condizioni che consentono di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune. Il rispetto di tali condizioni è strettamente controllato.

(65) La Commissione ritiene nel caso in questione che l'aiuto possa essere autorizzato a condizione che i suoi beneficiari continuino a pagare un'imposta almeno corrispondente ai livelli minimi comunitari applicabili ad ogni fonte di energia, in forma di imposta sulle emissioni di CO2 o di altra imposta sull'energia. La Commissione è però del parere che, se per effetto dello sgravio il livello di imposizione scende al di sotto di tali minimi, l'aiuto non sia compatibile con il trattato Ce e che non possa quindi essergli data esecuzione.

(66) Nelle condizioni sopra descritte, è inoltre evidente che il regime notificato sarebbe conforme alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, e in particolare all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a). Infatti, i beneficiari dell'aiuto sono imprese a forte consumo di energia ai sensi di questa disposizione e i livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva sono rispettati.

 

7. Conclusione

(67) La Commissione ritiene che il regime proposto "Modifica dell'imposta sulle emissioni di CO2 in relazione al consumo di combustibili nell'industria in regime di quote di emissione" costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato Ce.

(68) A condizione che tutti i beneficiari dell'aiuto restino soggetti per ogni fonte d'energia a un'imposta che rispetti i livelli minimi comunitari, l'aiuto è dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). (

69) La parte del regime proposto che dà luogo a un livello di tassazione inferiore ai livelli minimi armonizzati è incompatibile con il trattato Ce,

 

Ha adottato la presente decisione

Articolo 1

Il regime danese previsto (legge n. 464 del 9 giugno 2004), in quanto non rientra nel campo di applicazione del regolamento (Ce) n. 1998/2006, costituisce un aiuto di Stato che è compatibile con il mercato comune soltanto a condizione che i beneficiari dell'aiuto siano soggetti a un'imposta sul rispettivo consumo di energia almeno equivalente ai livelli minimi comunitari di imposizione definiti nell'allegato I della direttiva 2003/96/Ce. Se la Danimarca intende dare esecuzione a questa misura d'aiuto, essa deve essere modificata in conformità a quanto precede.

Articolo 2

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Danimarca informa la Commissione circa le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Note ufficiali

1.

L'aliquota d'imposta per l'elettricità è basata sul tenore di carbonio di carbone perché la maggior parte delle centrali elettriche in Danimarca sono a carbone. (4)

2.

Aiuto di Stato NN 75/2004, Gu C 275 dell'8.11.2005, pag. 4.

3.

Per "processi pesanti" s'intendono i processi di produzione per i quali un'imposta pari a DKK 50 per tonnellata di CO2 rappresenta più del3 % del valore aggiunto e più dell'1 % del valore della produzione.Entrambi i criteri devono essere soddisfatti.

4.

Aiuto di Stato N 317/A/04, Gu C 226 del 15.9.2005, pag. 6. (7)

5.

Aiuto di Stato N 540/02, Gu C 78 dell'1.4.2003, pag. 3.

6.

Le eventuali eccedenze di quote della riserva per i nuovi entranti e le quote e le quote eccedenti provenienti da impianti che hanno cessato l'attività possono però essere vendute all'asta.

7.

In questa categoria la Danimarca include le imprese soggette a un'imposta nazionale di ammontare pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto e le attività industriali definite "processi pesanti" a norma della legge danese sulle emissioni di CO2 (cfr. nota 4).

8.

Aiuto di Stato C 46/06 (Gu C 55 del 28.2.2008, pag. 28).

9.

Racc. 2000, pag. I-3271, in cui la sentenza del Tribunale di primo grado del 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Racc.1998, pag. II-1, è stata confermata.

10.

Si veda ad esempio la sentenza della Corte del 17 giugno1999, causa C-75/97, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1999, pag. I-3671, e la sentenza dell'8 novembre 2001, causaC-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contro Finanzlandesdirektion für Kärnten, Racc. 2001, pag.I-8365.

11.

Al riguardo, la Danimarca rimanda alla sentenza della Corte del 29 aprile 2004, causa C-308/01, GIL Insurance Ltd e altri contro Commissioners of Customs & Excise, Racc. 2004, pag. I-4777, in particolare il punto 68. (17)

12.

Documento di lavoro della Commissione del 24.10.2002, SEC (2002) 1142.

13.

Processo verbale del Consiglio del 3 aprile 2003, 8084/03 ADD 1, FISC 59.

14.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 aprile 2008, causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (sentenza detta "NOx"), Racc. 2008, pag. II-591; sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, causa C-487/06 P, British Aggregates Association contro Commissione delle Comunità europee e Regno Unito,non ancora pubblicata nella Raccolta; sentenza del Tribunale di primo grado del 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04, Government of Gibraltar e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee (sentenza detta "Gibilterra"), non ancora pubblicata nella Raccolta.

15.

La Commissione ha interposto appello avverso la sentenza "Gibilterra", ma l'appello non riguarda i tre punti citati in cui l'analisi deve articolarsi.

16.

Va notato che la Commissione ha interposto appello avverso la sentenza "NOx" in ragione delle conclusioni relative alla selettività.

17.

Cfr. punto 13, primo trattino, della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, Gu C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

18.

Ad esempio, alla produzione di calore e di elettricità si applica il sistema comunitario di scambio di quote, ma non lo sgravio d'imposta.

19.

Ad esempio, aiuti di Stato C44/04 e C47/04 (Gu L 268 del 27.9.2006, pag. 19) (Slovenia) e aiuto di Stato N22/08 (Gu C 184 del 22.7.2008, pag. 5) (Svezia). (28)

20.

Cfr. punto 57 della disciplina 2008.

21.

Racc. 2000, pag II-3145. (31)

22.

Tenuto conto dell’analisi che segue (punti 51 e seguenti), è questione che si può lasciare aperta se l’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici si applichi anche al regime di autorizzazioni scambiabili nel quadro del sistema comunitario di scambio di quote, o se, ai fini di questa disposizione, gli operatori in questione debbano essere soggetti a regimi distinti e non obbligatori in forza del diritto comunitario.

23.

Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi, COM(2007) 140 def. {SEC(2007)388}

24.

La revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici figura nel programma legislativo e di lavoro della Commissione

25.

Secondo le osservazioni di parti interessate (due imprese danesi), procedere in questo modo comporterebbe difficoltà rilevanti nell'attribuzione al periodo corretto ecc., tra l'altro perché il momento dell'acquisto delle quote non corrisponde necessariamente al momento del consumo d'energia.

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