Rifiuti prodotti dalle navi, legittima la tariffa indifferenziata
Rifiuti
È legittima e in linea con quanto disposto dalla direttiva 2000/59/Ce l’applicazione di una quota di tariffa rifiuti fissa per tutte le navi che approdano nei porti dello Stato, a prescindere dall’effettivo uso degli impianti di raccolta.
Tale mancata differenziazione è, infatti, mitigata dall’altra componente tariffaria, variabile in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle navi medesime: questo è quanto ha statuito il Tar Toscana (sentenza 6 novembre 2009, n. 1586), sulla base dell’analisi della disciplina comunitaria e di quanto correttamente contenuto nell’articolo 15 del regolamento sui rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Livorno.
L’obbligo di pagare la quota fissa sussiste, infatti, per il solo fatto dell’approdo al porto, e non in virtù del conferimento di rifiuti al servizio di raccolta del porto stesso, e ciò non si pone affatto in contrasto con la direttiva europea.
Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico
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