Rifiuti, l'Autorità portuale non deve pagare la Tarsu
Rifiuti
Lo spazio portuale, di norma detenuto da un ente pubblico diverso dal Comune, è sottoposto ad una autonoma disciplina sulla gestione dei rifiuti e pertanto non può essere assoggettato al pagamento della Tarsu da parte del Comune.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 6 novembre 2009, n. 23583) specificando inoltre che tale imposizione non solo non può configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, ma non è legittima nemmeno qualora il Comune svolgesse di fatto il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti portuali, tenuto conto che il potere di imporre tributi può essere attribuito ad un soggetto (quale ad esempio il Comune) soltanto dalla legge.
La Corte ricorda infine che sia la legge istitutiva della Autorità portuali (legge 84/1994) sia il relativo decreto attuativo (Dm Trasporti 14 novembre 1994) chiaramente attribuiscono a queste ultime l'attività di pulizia, raccolta e smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti negli spazi a loro concessi.
Stralcio - Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
Rifiuti - Smaltimento rifiuti portuali - Competenza comunale - Non sussiste. Concessionario servizio portuale - Tarsu - Non dovuta
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