Stoccaggi sotterranei di gas naturale, istruzioni ministeriali
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
La nota 13302/2009 delinea gli adempimenti necessari per adeguare gli stoccaggi di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde al Dlgs 334/1999; i gestori hanno tempo fino al 28 gennaio 2010.
I gestori degli stoccaggi già esistenti hanno tempo fino al 28 gennaio 2010 per adempiere agli obblighi stabiliti dal Dlgs 334/1999, in materia di notifica e di attuazione del sistema di gestione della sicurezza, in raccordo con quanto stabilito dal Dlgs 624/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive (nota 21 ottobre 2009, n. 13302).
Per tutti gli altri impianti, la stessa nota evidenzia l’iter dei passaggi da rispettare, prima della costruzione e prima della messa in esercizio degli stessi.
La nota arriva a seguito del chiarimento fornito dalla Commissione Ce sull’applicabilità a tutti gli stoccaggi di sostanze pericolose, ivi compresi quelli in miniere e pozzi esausti, della direttiva 96/82/Ce in materia di rischio di incidenti rilevanti (recepita con il Dlgs 334/1999).
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - (cd. "Seveso") - Attuazione direttiva 96/82/Ce e successive modifiche ed integrazioni
Applicazione del Dlgs 334/1999 agli stoccaggi sotterranei di gas naturale