Energia

Normativa Vigente

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Dm Sviluppo economico 23 marzo 2017

Definizione dei costi istruttori per la realizzazione, la verifica o la dismissione di infrastrutture di stoccaggio e trasporto di Gnl di interesse nazionale - Dlgs 16 dicembre 2016, n. 257 e direttiva 2014/94/Ue

Ultima versione disponibile al 18/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 23 marzo 2017

(Gu 22 agosto 2017 n. 195)

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 1, commi 110 e 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono che "110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria. 111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110... si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.";

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 2016 di modifica al decreto 18 settembre 2006 recante "Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239";

Considerato che l'articolo 9 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per tali infrastrutture ed insediamenti strategici, nonché per le opere e le attività necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento del Gnl alla rete nazionale di trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle infrastrutture portuali strumentali all'utilizzo del Gnl, nonché per le opere accessorie;

Considerato altresì che i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, prevedono, al comma 1 che: "... le spese per le attività di cui all'articolo 9 svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, nonché le spese per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, anche finalizzate alle attività di dismissione, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.", al comma 2 che: "...le spese svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'articolo 9 relative alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore è di entità inferiore a 5 milioni di euro, nonché le spese per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, anche finalizzate alle attività di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.", al comma 3 che: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui al comma 2.";

Considerato che le attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 comportano per gli uffici dell'amministrazione un'attività istruttoria onerosa e complessa per tutti gli investimenti, compresi quelli il cui valore è inferiore a 5 milioni di euro, con la conseguenza di ritenere quindi opportuno il versamento di un contributo secondo i criteri stabiliti all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come regolamentato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016, fissando comunque un importo minimo;

Decreta:

Articolo 1

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le spese per le attività svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'articolo 9 del medesimo decreto relative alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore è di entità inferiore a 5 milioni di euro, nonché le spese per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, anche finalizzate alle attività di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti tramite il versamento di un contributo che rispecchia i costi delle attività istruttorie e corrispondente alla percentuale prevista all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come regolamentato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016. Il versamento minimo è comunque fissato in un importo di 500 euro. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da riassegnare su apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 2

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Uffici centrali di bilancio per la relativa registrazione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

 

Roma, 23 marzo 2017

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