Concessioni demaniali, CdS contro i vincoli “soggettivi”
Territorio
Par condicio e imparzialità si applicano anche alle concessioni di beni pubblici: in sede di rinnovo, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di ogni altro soggetto richiedente.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato (sentenza 3145/2009), in un caso relativo al rinnovo “automatico” – e contestato — di una concessione marittima, avvenuto sulla base della Lr pugliese che ammette, in attesa del piano regionale, il solo rinnovo delle concessioni esistenti.
Il CdS, alla luce del fatto che la concessione in questione rappresenti un’occasione di guadagno per dei soggetti operanti sul mercato; richiede invece lo svolgimento di una procedura competitiva, tesa anche a incentivare delle proposte migliorative.
Alla luce dei principi costituzionali e comunitari in materia di concorrenza, conseguentemente, il CdS ammette la sola interpretazione restrittiva del precetto regionale: il vincolo è valido a livello oggettivo (escludendo così ogni possibile ampliamento della concessione), ma non a livello soggettivo.
Rinnovo di concessioni demaniali - Legge regionale con vincoli - Principi comunitari per la tutela della concorrenza - Vincoli soggettivi - Incompatibili