Frantumazione materiali di cava, serve l’autorizzazione
Aria
Gli impianti di frantumazione dei materiali di cava, per la loro oggettiva attitudine a dare luogo a emissioni nell’atmosfera, rientrano nella previsione dell’articolo 1 del Dpr 203/1988.
La Cassazione ha perciò confermato (sentenza 25522/2009) la condanna a carico di un privato, il quale aveva attivato la coltivazione di una cava di serpentino, dotata di un impianto per la frammentazione del materiale estratto, in assenza della preventiva autorizzazione, richiesta dall’articolo 6 del Dpr 203/1988 (“norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali”).
Tale obbligo rimane fermo nonostante l’abrogazione del citato Dpr 203/1998, avvenuta – con decorrenza 29 aprile 2006 – ad opera dell’articolo 280 del Dlgs 152/2006, cui bisogna ora fare riferimento.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Materiali di cava - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Impianti di frantumazione - Emissioni in atmosfera - Necessità dell'autorizzazione dell'impianto - Sussiste