News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 21 luglio 2009

Frantumazione materiali di cava, serve l’autorizzazione

Aria

(Alessandro Geremei)

Gli impianti di frantumazione dei materiali di cava, per la loro oggettiva attitudine a dare luogo a emissioni nell’atmosfera, rientrano nella previsione dell’articolo 1 del Dpr 203/1988.

 

La Cassazione ha perciò confermato (sentenza 25522/2009) la condanna a carico di un privato, il quale aveva attivato la coltivazione di una cava di serpentino, dotata di un impianto per la frammentazione del materiale estratto, in assenza della preventiva autorizzazione, richiesta dall’articolo 6 del Dpr 203/1988 (“norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali”).

 

Tale obbligo rimane fermo nonostante l’abrogazione del citato Dpr 203/1998, avvenuta – con decorrenza 29 aprile 2006 – ad opera dell’articolo 280 del Dlgs 152/2006, cui bisogna ora fare riferimento.

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Dpr 24 maggio 1988, n. 203

Emissioni in atmosfera

Sentenza Corte di Cassazione 18 giugno 2009, n. 25522

Materiali di cava - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Impianti di frantumazione - Emissioni in atmosfera - Necessità dell'autorizzazione dell'impianto - Sussiste

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598