Via, la frontiera nazionale non costituisce un limite
Via (Pua-Paur) / Vas
In caso di progetto a cavallo tra due Stati membri, la Via è obbligatoria anche qualora la soglia minima, stabilita dalla direttiva 85/337/Ce, venga raggiunta solo computando anche la parte programmata nello Stato confinante.
Lo ha affermato l’Avvocatura generale dell’Ue, nelle proprie conclusioni presentate alla Corte di Giustizia Ue il 25 giugno scorso (causa C -205/08), relative al caso di un elettrodotto aereo, da costruirsi tra Italia (41 km) e Austria (7 km).
Secondo la società austriaca responsabile del progetto, lo stesso sarebbe esentato dall’applicazione della procedura Via, in quanto il limite minimo previsto dalla direttiva 85/337/Ce per gli elettrodotti è fissato a 15 km.
Per l’Avvocatura Ue, invece, tale interpretazione contrasta con gli obiettivi della disciplina Ue ed è foriera di applicazioni “atomistiche” della Via (“come se si trattasse di progetti diversi”), tanto più irragionevoli alla luce degli strumenti previsti dalla disciplina per facilitare la cooperazione interstatale.
Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Direttiva 85/337/Cee - Valutazione d'impatto ambientale - Elettrodotto aereo di lunghezza superiore a 15 km. - Linea elettrica transfrontaliera di lunghezza totale superiore al limite, situata principalmente nel territorio di uno Stato membro confinante - Lunghezza del tratto nazionale della linea inferiore al limite