Ispezioni, sì a procedura meno garantista nella fase di attività amministrativa
Aria
Nel caso di una visita ispettiva all’interno di un’azienda, l’agente accertatore ben può avvalersi della procedura ex articolo 223 Cpp che prevede un avviso, anche orale, all’interessato circa giorno, ora e luogo delle analisi dei campioni prelevati.
Secondo la Cassazione, infatti, (sentenza 15 giugno 2009, n. 24640) se tale ispezione ha come scopo non l’accertamento del superamento di un limite tabellare, ma solo la verifica delle caratteristiche di un nuovo impianto, e quindi si svolge nell'ambito di un'attività amministrativa di vigilanza, essa è ammissibile e legittima.
La Corte infine ribadisce che, in caso di modifiche sostanziali dell’impianto, e tali sono senz’altro quelle che comportano un aumento della capacità dello stesso del 50%, è necessario richiedere una nuova autorizzazione.
Impianti - Ispezioni - Verifica caratteristiche - Avviso solo orale - Sufficienza