News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 23 giugno 2009

Ispezioni, sì a procedura meno garantista nella fase di attività amministrativa

Aria

(Lavinia Basso)

Nel caso di una visita ispettiva all’interno di un’azienda, l’agente accertatore ben può avvalersi della procedura ex articolo 223 Cpp che prevede un avviso, anche orale, all’interessato circa giorno, ora e luogo delle analisi dei campioni prelevati.

 

Secondo la Cassazione, infatti, (sentenza 15 giugno 2009, n. 24640) se tale ispezione ha come scopo non l’accertamento del superamento di un limite tabellare, ma solo la verifica delle caratteristiche di un nuovo impianto, e quindi si svolge nell'ambito  di un'attività amministrativa di vigilanza, essa è ammissibile e legittima.

 

La Corte infine ribadisce che, in caso di modifiche sostanziali dell’impianto, e tali sono senz’altro quelle che comportano un aumento della capacità dello stesso del 50%, è necessario richiedere una nuova autorizzazione.

documenti di riferimento
SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Sentenza Corte di Cassazione 15 giugno 2009, n. 24640

Impianti - Ispezioni - Verifica caratteristiche - Avviso solo orale - Sufficienza

Dpr 24 maggio 1988, n. 203

Emissioni in atmosfera

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